Sentenza del 20/12/2024 n. 33692 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso delle somme versate a rate dopo l’intimazione di pagamento e il preavviso di fermo notificati il 12 novembre 2014, sostenendo che il credito fosse stato annullato di diritto perché l’ente creditore non aveva risposto entro 220 giorni all’istanza di sospensione presentata il 19 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 1, commi 537-540, della legge n. 228/2012. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sulla restituzione delle somme; violazione del giudicato interno; violazione della disciplina della sospensione e dell’annullamento automatico; erronea compensazione delle spese; e liquidazione inadeguata delle spese. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha denunciato motivazione apparente, rilevando che la sentenza di rinvio aveva dichiarato infondata la pretesa tributaria senza spiegare tale esito, dopo aver invece ritenuto infondata la tesi dell’annullamento per genericità della documentazione e mancato decorso del termine.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi della società: non vi era omessa pronuncia, perché la Corte territoriale aveva deciso sulla domanda relativa all’annullamento; il giudicato invocato era superato dalla precedente cassazione con rinvio e, comunque, non riguardava un capo autonomo; la censura sulla legge n. 228/2012 era in parte inammissibile e in parte infondata, anche perché il giudice del rinvio aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile, che l’istanza del 19 gennaio 2015 era stata documentata genericamente. Per le liti di rimborso, gravava sulla contribuente l’onere di provare i presupposti della pretesa. Il quarto e il quinto motivo sulle spese sono stati assorbiti. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia: la sentenza impugnata non indicava le ragioni per cui, pur respingendo la tesi dell’annullamento automatico, aveva dichiarato infondata la pretesa tributaria. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul diritto al rimborso.
Norme richiamate
Art. 1, commi 537-540, legge n. 228/2012
In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Per le istanze soggette alla versione della norma applicabile ratione temporis, il silenzio dell’ente per 220 giorni può produrre l’annullamento automatico delle partite, ma occorre che la dichiarazione sia presentata e documentata in modo da consentire l’istruttoria e che ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il giudice di merito ha ritenuto generica la documentazione, accertamento non riesaminabile in cassazione.
Art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 159/2015
Le successive modifiche apportate agli artt. 537, 539 e 540 dal decreto legislativo n. 159 del 2015, per espressa previsione dell'art. 15, comma 1, dello stesso decreto legislativo, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 159 del 2015, ovvero successivamente alla data del 22 ottobre 2015.
La disciplina modificata nel 2015 si applica soltanto alle dichiarazioni presentate dopo il 22 ottobre 2015. Per l’istanza presentata il 19 gennaio 2015 si applicava quindi il testo precedente della legge n. 228/2012.
Art. 39, decreto legislativo n. 112/1999
La Corte di giustizia di secondo grado ha rilevato, in via preliminare, la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, evocato in giudizio dal contribuente, anche nell'eventuale assenza dell'ente titolare del diritto di credito, gravando piuttosto sul concessionario, l'onere di citare in giudizio l'ente interessato, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999.
Il contribuente può convenire in giudizio l’Agente della Riscossione anche senza chiamare l’ente titolare del credito; spetta al concessionario, se necessario, coinvolgere quest’ultimo nel processo.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda.
L’omessa pronuncia sussiste solo quando manca qualsiasi decisione su una specifica domanda o eccezione; una decisione di rigetto, anche espressa in modo sintetico, esclude il vizio.
Art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ.
In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione.
Il giudicato interno si forma solo su statuizioni autonome e indipendenti, non su argomentazioni o presupposti che concorrono a una decisione unitaria. Inoltre, la precedente cassazione con rinvio aveva superato l’invocazione del giudicato riferita alla sentenza d’appello cassata.
L'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata.
La decisione deve rendere riconoscibile il percorso logico e giuridico seguito. Nel caso concreto la carenza di motivazione sulla fondatezza della pretesa ha determinato la cassazione; la liquidazione delle spese non è stata invece esaminata perché i relativi motivi sono rimasti assorbiti.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La norma è richiamata dall’Agenzia per denunciare il vizio motivazionale della sentenza impugnata; la Cassazione ha accolto la censura perché non erano percepibili le ragioni della decisione sulla pretesa tributaria.
Massime di principio
- La rateizzazione del debito tributario, di per sé, non costituisce acquiescenza e non produce novazione: modifica normalmente i tempi di pagamento, senza estinguere o sostituire il titolo originario, né impedire ogni successiva contestazione sull’esistenza del debito.
- Il silenzio dell’ente per 220 giorni non comporta automaticamente il rimborso delle somme pagate: occorre verificare la normativa applicabile alla data dell’istanza, il rispetto delle condizioni di legge e la sufficienza della documentazione che prova una causa di non esigibilità.
- Nelle controversie di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto restitutorio; una documentazione giudicata generica può impedire di ottenere l’annullamento e il rimborso.
- La motivazione deve spiegare in modo comprensibile come si passa dalle premesse alla statuizione finale. Se il giudice respinge la ragione posta a fondamento della domanda ma dichiara comunque infondata la pretesa senza indicarne un’altra, la decisione può essere cassata per motivazione apparente.
- Nel giudizio di rinvio non si forma giudicato interno su semplici argomentazioni o presupposti di un capo unitario; inoltre, la cassazione con rinvio impone al giudice di riesaminare la controversia entro i limiti stabiliti dalla pronuncia di legittimità.
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