Sentenza del 20/12/2024 n. 1196 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Il trasferimento di denaro su un conto corrente sanmarinese, riconducibile a un contribuente italiano, ai sensi del D. L. 28 giugno 1990 n. 167 deve essere indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. L'omessa denuncia di disponibilità finanziarie detenute all'estero ai sensi dell'art 12 DL 78/2009 comma 2 bis e 2 ter prevede il raddoppio dei termini (anche in relazione alle sanzioni) di accertamento, di decadenza e di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non ha indicato nel quadro RW della dichiarazione i trasferimenti/giacenze di denaro (complessivamente € 1.150.000 sul conto intestato a GREEN CORPORATION ENTERPRISE LLC presso Banca di San Marino, più versamenti nel 2007-2008) riconducibili a lui. L'Amministrazione ha applicato la presunzione prevista dall'art.12, comma 2, del DL 78/2009 secondo cui le attività finanziarie detenute in Stati a regime fiscale privilegiato si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione, raddoppiando altresì i termini di accertamento e le sanzioni ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter. Il contribuente ha eccepito nullità formali dell'atto, insussistenza dei presupposti per le sanzioni e la decadenza dell'Ufficio per decorrenza dei termini.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di decadenza. Il Collegio ha ritenuto provata la disponibilità dei fondi in San Marino non dichiarati e correttamente applicata la presunzione iuris tantum ex art.12, comma 2, DL 78/2009, considerata non superata da prove fornite dal contribuente. Ha inoltre affermato che i commi 2-bis e 2-ter dell'art.12 hanno natura procedimentale e quindi si applicano retroattivamente (tempus regit actum), con conseguente raddoppio dei termini di accertamento, decadenza e prescrizione anche per i periodi anteriori all'entrata in vigore (anni 2007-2009). Sono state inoltre rigettate le eccezioni di nullità e le censure sulla notifica e sulla firma; le sanzioni sono state confermate (anche per recidiva). La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Decreto-Legge 28 giugno 1990 n. 167 (convertito)
Disciplina del monitoraggio fiscale; impone l'obbligo di indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.
Art. 4 del D.L. 28/6/1990 n.167 (come modificato dalla L. n.97/2013)
Stabilisce l'obbligo di compilare il quadro RW per investimenti/attività estere di natura finanziaria superiori alla soglia prevista.
Art. 12 del D.L. n. 78/2009, comma 2
In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... in violazione degli obblighi di dichiarazione ... ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate
Introduce una presunzione legale iuris tantum: le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate si presumono finanziate con redditi non dichiarati, salvo prova contraria offerta dal contribuente; prevede inoltre l'aumento delle sanzioni.
Art. 12 del D.L. n.78/2009, commi 2-bis e 2-ter
Prevedono il raddoppio dei termini di accertamento (art.43 DPR 600/1973 e art.57 DPR 633/1972) e dei termini di decadenza/prescrizione (art.20 D.Lgs. 472/1997) quando l'accertamento si basa sulla presunzione di cui al comma 2; tali disposizioni sono di natura procedimentale e si applicano anche retroattivamente secondo il principio tempus regit actum.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art.1
Disciplina le sanzioni tributarie; l'art.1 contiene le sanzioni che, se ricorrono i presupposti dell'art.12 DL 78/2009, sono raddoppiate.
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art.43 e DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art.57
Fissano i termini ordinari di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA; soggetti a raddoppio in presenza delle violazioni richiamate dall'art.12 DL 78/2009 commi 2-bis e 2-ter.
Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e Decreto MEF 21 novembre 2001
Elencano gli Stati e territori a regime fiscale privilegiato (black list) cui si riferisce l'art.12; San Marino era compresa.
Massime di principio
- Trasferimenti o giacenze di denaro su conti esteri in Stati a fiscalità privilegiata devono essere dichiarati nel quadro RW: l'omissione attiva la presunzione iuris tantum che i fondi derivino da redditi non tassati in Italia.
- La presunzione ex art.12, comma 2, è sfidabile: il contribuente può superarla fornendo documentazione e prove della provenienza lecita e dell'avvenuta tassazione dei redditi. Mancando tale prova, l'Amministrazione potrà imputare integralmente il reddito al periodo d'imposta contestato.
- I commi 2-bis e 2-ter dell'art.12 (raddoppio dei termini di accertamento/decadenza/prescrizione) hanno natura procedimentale e si applicano anche retroattivamente ai periodi anteriori all'entrata in vigore, quando ricorra la sottrazione a tassazione verso Paesi privilegiati: quindi l'Ufficio può beneficiare del raddoppio dei termini per notificare avvisi riferiti a quegli anni.
- La presunzione riguarda la detenzione delle attività (non richiede che il reddito sia 'prodotto' nell'anno di accertamento): quindi anche giacenze formatesi in anni precedenti possono essere imputate all'anno oggetto di accertamento se non adeguatamente giustificate.
- Le impugnazioni basate su vizi formali (difetto di sottoscrizione, motivazione, notifica) e la dedotta decadenza vanno valutate concretamente: se l'Ufficio dimostra correttezza della notifica e della delega/firma, tali eccezioni non reggono.
- In pratica, in situazioni simili è fondamentale conservare e produrre documentazione che dimostri l'origine dei fondi (contratti, vendite, dichiarazioni estere, certificazioni di tassazione) e dichiarare le disponibilità estere nel quadro RW per evitare la presunzione e il rischio di sanzioni maggiorate e riaperture d'accertamento per periodi più lunghi.
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