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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27764/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il tribunale aveva omologato l’accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione previdenziale richiesta, condannando l’INPS alle spese di giudizio in euro 911,00. Il soccombente sul solo capo delle spese proponeva ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo la violazione delle norme sui parametri forensi e sulla liquidazione dei compensi, nonché vizio di motivazione: sosteneva che la somma liquidata fosse incongrua rispetto al valore della controversia e inferiore ai minimi spettanti, avuto riguardo al criterio di determinazione del valore nelle cause previdenziali e alla ripartizione delle fasi processuali prevista dal d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso limitatamente al capo sulle spese del decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. e ha accolto il motivo. Ha affermato che, nelle controversie previdenziali, il valore della causa va determinato secondo il criterio delle rendite temporanee o vitalizie, computando fino a dieci annualità; nel caso concreto ciò collocava la causa nello scaglione tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00. Applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 e le riduzioni per le diverse fasi, il compenso minimo risultava pari a euro 1.212,00, sicché la liquidazione di euro 911,00 era illegittima perché inferiore ai minimi senza adeguata motivazione. La Corte ha quindi cassato il decreto nella sola parte relativa alle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito liquidando le spese del giudizio di merito in euro 1.212,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario. Ha inoltre condannato l’INPS alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 445-bis c.p.c.

    Il decreto di omologa è in linea generale non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., salvo il capo sulle spese; eventuali difformità dalle conclusioni del consulente, in assenza di contestazioni, sono errori materiali emendabili.

  • art. 111 Cost.

    È utilizzato come base del ricorso straordinario per cassazione avverso il solo capo delle spese del decreto di omologa.

  • art. 13 c.p.c., comma 2

    Il valore delle controversie previdenziali relative a prestazioni periodiche va determinato assimilando la prestazione a una rendita temporanea o vitalizia, cumulando fino a dieci annualità.

  • d.m. n. 55/2014

    I parametri per la liquidazione dei compensi devono essere applicati per fasi; per la fase istruttoria/trattazione la riduzione va operata fino al 70% sull’importo parametrico, non con una riduzione diversa o indeterminata.

  • art. 24 l. n. 794/1942

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme denunciate in relazione alla liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 4 d.m. n. 585/1994

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme denunciate; il testo non ne specifica un’autonoma portata decisiva nella motivazione della Corte.

  • l. n. 1051/1957

    Richiamata dalla parte ricorrente tra le norme denunciate; dal testo non emerge una specifica interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il decreto di omologa è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. soltanto per il capo relativo alle spese di lite.
  • Nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto prestazioni periodiche, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina applicando il criterio delle rendite temporanee o vitalizie, con computo fino a dieci annualità.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i minimi risultanti dall’applicazione dei parametri forensi; una liquidazione inferiore ai minimi richiede una specifica motivazione sulla non riconoscibilità di singole voci o fasi.
  • Per la fase istruttoria o di trattazione, la formula normativa che prevede una riduzione "fino al 70 per cento" va interpretata come riduzione da applicare sul parametro medio entro quel limite, secondo il criterio indicato dalla Corte.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e decidere direttamente nel merito sulla loro liquidazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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