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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7337/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte della Procura, dell'ordinanza del Tribunale di Foggia del 13/07/2022 che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 22/06/2022 sul telefono cellulare di Francesco Pesante, giornalista, contestando la valutazione del giudice di merito sulla pertinenzialità e sulla proporzionalità del sequestro. La Procura deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che Pesante fosse un "giornalista pubblicista" non iscritto all'Albo dei professionisti perciò non titolare delle garanzie di cui all'art.200 c.p.p., che la divulgazione di materiale coperto da segreto (video di un atto omicidiario) non fosse scriminata, che la rivelazione della fonte fosse indispensabile per la prova del reato di ricettazione e che il sequestro fosse proporzionato e necessario (notando inoltre che il materiale era stato restituito con cancellazione dei dati non pertinenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità in materia di sequestri probatori sia limitato ai soli vizi di legge (comprendenti gravi vizi di motivazione) e non potesse in questa sede riesaminare profili di fatto non dedotti nel contraddittorio di merito (es. l'iscrizione all'Albo). Sul merito ha condiviso la linea del Tribunale, che aveva motivato adeguatamente l'annullamento del provvedimento ablativo per mancata dimostrazione congiunta dei requisiti indispensabilità della rivelazione della fonte, impossibilità di reperire le stesse notizie altrimenti e stretta proporzionalità tra vincolo e bisogni probatori; quindi il provvedimento impugnato risultava coerente con art.200 comma 3 e 256 c.p.p. e con i principi sovranazionali sulla tutela delle fonti giornalistiche.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'istanza di riesame presentata nell'interesse dell'indagato; utilizzata per giustificare il riesame del sequestro probatorio da parte del Tribunale.

  • art. 200 c.p.p., comma 3

    Fissa i due presupposti tassativi per obbligare il giornalista a rivelare la fonte: a) che la rivelazione sia indispensabile per la prova del reato e b) che la notizia non sia altrimenti accertabile. La Corte ha richiamato questi criteri come vincolanti nella valutazione di proporzionalità e necessità del sequestro probatorio.

  • art. 256 cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti e garanzie legali relativi agli atti di sequestro probatorio; il Tribunale ha valutato il rispetto del principio di proporzionalità alla luce di tale norma.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata per spiegare che i vizi di motivazione dedotti in cassazione possono essere esclusi se riconducibili all'ambito di merito e che talune doglianze non sono deducibili in sede di legittimità se non fondate su violazione di legge.

  • art. 10 CEDU (libertà di espressione) e giurisprudenza della Corte EDU

    La Corte ha richiamato l'orientamento della Corte EDU (es. Goodwin, Sanoma, Voskuil, Tillack, ecc.) secondo cui la protezione delle fonti giornalistiche richiede un esame particolarmente rigoroso: l'ingerenza è compatibile con l'art.10 CEDU solo se giustificata da un "interesse pubblico imperativo" e verificata la stretta necessità e proporzionalità della misura.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 19

    Ribadisce la tutela ampia della libertà di espressione e la possibilità di restrizioni solo se previste dalla legge e necessarie per interessi specifici; usato dalla Corte come ulteriore parametro interpretativo per il bilanciamento tra indagini penali e libertà di stampa.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista richiede un riesame e bilanciamento rigoroso: devono coesistere indispensabilità della rivelazione della fonte, impossibilità di ottenere le informazioni altrimenti e stretta proporzionalità tra vincolo e finalità probatoria.
  • La qualifica soggettiva del giornalista (professionista vs pubblicista) può influire sulle garanzie applicabili, ma tale questione di fatto deve essere dedotta e discusssa nelle fasi di merito per essere esaminata in cassazione.
  • La Corte di Cassazione, in materia di sequestri preventivi o probatori, interviene soltanto per vizi di legge o per vizi di motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; non è sede per nuovo esame di fatti non svolti in merito.
  • La giurisprudenza europea impone un controllo particolarmente attento sulle misure che possono incidere sulle fonti giornalistiche: le autorità nazionali devono dimostrare la "necessità" e l'"interesse pubblico prevalente" per giustificare l'ingerenza.
  • Quando si pianifica un sequestro su supporti informatici di un giornalista, occorre limitare al minimo l'intervento (es. copia forense selettiva, ritorno rapido del materiale non pertinente) e motivare espressamente perché non esistono alternative meno invasive.

Testo integrale

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