Cassazione Penale, Sentenza n. 11960/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto aggravato denunciando violazione di legge processuale per non aver la Corte territoriale rilevato un presunto legittimo impedimento: al momento della notifica del decreto di citazione per l'appello l'imputato era ristretto in affidamento in prova al servizio sociale presso una comunità terapeutica e, secondo la difesa, questa condizione avrebbe reso impossibile la comparizione senza che la Corte disponesse la traduzione in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che, se la condizione di restrizione non emerge dagli atti, grava sull'imputato che abbia ricevuto regolare notifica del decreto l'onere di chiedere tempestivamente al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione ad allontanarsi e di comunicare al giudice la volontà di partecipare all'udienza; solo se la restrizione risulta dagli atti il giudice deve disporre d'ufficio la traduzione. Perciò l'assenza dell'imputato, pur trovandosi in affidamento in prova, non costituiva legittimo impedimento non essendo stata esperita la procedura autorizzatoria e informativa prevista. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte al collegio della Corte di Cassazione
richiama la procedura di trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte; usata nei termini procedurali per la regolare acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nell'argomentazione per indicare che la corretta citazione dell'imputato è presupposto per ritenere possibile procedere in sua assenza salvo che emerga un impedimento: non è immaginabile che l'ufficio procedente effettui ricerche sullo stato di restrizione in assenza di comunicazioni dall'interessato
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino) e precedenti di legittimità (Sez.5 n.42749/2019; Sez.2 n.11265/2022)
le Sezioni Unite hanno stabilito che se la condizione di restrizione dell'imputato emerge dagli atti il giudice deve disporre la traduzione; se non emerge, grava sull'imputato o sul suo difensore l'obbligo di comunicare l'impedimento e di attivarsi presso l'autorità di sorveglianza per ottenere autorizzazione
Massime di principio
- La mera condizione di affidamento in prova o di restrizione diversa dalla detenzione non produce automaticamente legittimo impedimento se tale stato non risulta dagli atti del procedimento.
- Se l'imputato è regolarmente citato, è suo onere richiedere tempestivamente al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione ad allontanarsi e comunicare al giudice la volontà di partecipare: il mancato adempimento può essere valutato come volontaria sottrazione al processo.
- Il giudice deve ordinare d'ufficio la traduzione solo quando dagli atti emerge la restrizione; in tutti gli altri casi non è tenuto a svolgere accertamenti d'ufficio sullo stato di libertà dell'imputato.
- Per la difesa: al ricevimento della citazione, attivare immediatamente la richiesta di autorizzazione al magistrato di sorveglianza e produrre prova della richiesta/comunicazione al giudice per preservare il diritto a invocare il legittimo impedimento.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare ogni tentativo di ottenere l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione al giudice; l'assenza di tali attività compromette la riuscita di una doglianza sul legittimo impedimento.
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