Cassazione Penale, Ordinanza n. 36869/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso articolava tre motivi: omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; eccessività della pena, con deduzione di carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto. Il testo non specifica il reato contestato, la pena applicata né i fatti materiali oggetto dell'imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente i motivi proponibili contro la sentenza di applicazione della pena; ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla qualificazione giuridica, non essendo dedotto un errore manifesto, immediatamente evincibile e palesemente eccentrico rispetto all'imputazione, ma una violazione prospettata in modo aspecifico e non autosufficiente. La doglianza sulla misura della pena è inammissibile perché non risulta dedotta una pena illegale, unica ipotesi che consente tale censura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in ragione dei motivi dedotti e della colpa ravvisata nella causa di inammissibilità. La decisione è stata deliberata il 10 settembre 2026.
Norme richiamate
Con tre motivi denuncia l’omessa verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; l’eccessività della pena, la carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, nonché l’ erronea qualificazione giuridica del fatto.
La norma individua il rito della sentenza impugnata, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la decisione tratta pertanto l'impugnabilità propria di tale sentenza.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
La mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, al di fuori dei tassativi casi di violazione di legge ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge tassativamente indicati dalla disposizione; le censure estranee a tali ipotesi sono inammissibili.
Allo stesso modo, con riferimento al motivo con cui si deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, va ribadito che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, come avvenuto nel caso di specie.
La qualificazione giuridica del fatto può essere censurata in cassazione solo se l'errore è manifesto, immediatamente rilevabile senza margini di opinabilità e palesemente eccentrico rispetto all'imputazione. La censura deve inoltre essere specifica e autosufficiente.
Quanto alla dedotta eccessività della pena va ricordato che in tema di sentenza di applicazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena illegale il che, nella specie, è escluso.
La misura della pena applicata su richiesta non è censurabile con ricorso per cassazione, salvo che la pena sia illegale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è circoscritto ai tassativi casi di violazione di legge ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è sufficiente qualificare come violazione di legge la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto contro una sentenza di applicazione della pena è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, immediatamente rilevabile senza margini di opinabilità e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione. Il motivo deve essere specifico e autosufficiente.
- La misura della pena applicata con sentenza ex art. 444 c.p.p. non è sindacabile in cassazione, salvo che sia dedotta e ricorra un'ipotesi di pena illegale.
Come è indicizzato
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