Cassazione Penale, Sentenza n. 41487/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con applicazione della pena (tre anni di reclusione, sostituita con detenzione domiciliare) per il reato di maltrattamenti in famiglia. Due motivi: (1) illegittimità della pena perché il GIP ha autorizzato l'allontanamento dal domicilio per sole "due ore al giorno" mentre l'art. 56 legge n. 689/1981 prevede l'allontanamento "per almeno quattro ore al giorno"; (2) difetto di motivazione e illegittimità delle prescrizioni imposte (divieto di ricevere persone estranee al nucleo familiare, di comunicare con esse, di accedere a sale/bar/luoghi di riunione e di trattenersi con persone pregiudicate o assuntori di stupefacenti), ritenute prive di fondamento legale, sproporzionate e non limitate ai rapporti con la persona offesa; il difensore proponeva altresì il mantenimento del braccialetto elettronico come misura più ragionevole.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: la riduzione delle ore di allontanamento rispetto al minimo previsto non determina una pena "illegale" ab origine e, in caso di difformità sulle modalità di esecuzione, la questione va risolta dal magistrato di sorveglianza (art. 62 legge n. 689/1981 e art. 678 c.p.p.) tramite ordinanza di esecuzione/modifica. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'appello: le prescrizioni previste per le sanzioni sostitutive (art. 56-ter legge n. 689/1981, introdotto dal d.lgs. 150/2022) costituiscono contenuto obbligato della pena sostitutiva e devono essere accettate con la scelta del rito e della pena sostitutiva, anche in sede di patteggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 codice di procedura penale
Regola i limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: ammissibili solo alcuni motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza).
art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689
La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice
Stabilisce il regime minimo di permanenza domiciliare e il diritto ad un allontanamento di almeno quattro ore giornaliere; tuttavia, la violazione formale di tale minima misura nelle modalità di sentenza di patteggiamento non rende automaticamente la pena "illegale" ab origine, essendo possibile la correzione in sede di esecuzione.
art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
Le prescrizioni previste per le pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva e vanno applicate obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento.
art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689
Regola l'esecuzione delle pene sostitutive: il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza che, previa verifica, entro 45 giorni conferma o modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.
art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha riformato disposizioni della legge n. 689/1981 (tra cui art. 56 e introduzione di art. 56-ter) determinando il nuovo quadro delle pene sostitutive e delle prescrizioni obbligatorie.
art. 678 codice di procedura penale
Consente al magistrato di sorveglianza di intervenire sulle modalità di esecuzione della pena; indicato come rimedio per modificare prescrizioni o modalità difformi rispetto ai parametri di legge.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 545-bis codice di procedura penale
Norma citata come riferimento al regime sanzionatorio e all'applicazione di misure alternative nella fase esecutiva (richiamata nella sentenza impugnata in relazione alla sostituzione della pena).
art. 44 codice di procedura penale
Regola la richiesta di applicazione della pena su indicazione del pubblico ministero; la scelta del rito e la richiesta implicano accettazione delle conseguenze connesse, comprese le prescrizioni obbligatorie delle pene sostitutive.
Massime di principio
- La riduzione nelle ore di allontanamento giornaliero rispetto al minimo previsto dalla legge non determina automaticamente una "pena illegale" ab origine; la questione può essere rimediate in sede di esecuzione dal magistrato di sorveglianza (art. 678 c.p.p.).
- Le prescrizioni previste dall'art. 56-ter legge n. 689/1981 per le pene sostitutive sono parte essenziale e obbligatoria della pena sostitutiva e devono essere accettate quando si opta per la pena sostitutiva, anche in sede di patteggiamento.
- Il sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è limitato (art. 444 c.p.p., comma 2-bis): i motivi ammessi sono circoscritti; questioni attinenti al regime esecutivo e alle modalità di esecuzione spesso dovranno essere trattate in sede esecutiva e non in cassazione.
- Se si ritiene ingiustificata o sproporzionata una prescrizione imposta con la pena sostitutiva (es. divieti di contatto o di frequentazione), occorre valutare se la norma preveda tali prescrizioni come obbligatorie; se lo sono, il rimedio è impugnare o chiedere la modifica al magistrato di sorveglianza, non necessariamente ricorrere in cassazione.
- Nel patteggiamento l'accettazione della pena sostitutiva comporta anche l'accoglimento delle prescrizioni connesse; chi ritiene alcune prescrizioni non necessarie o sproporzionate dovrebbe sollevare la questione anticipatamente (es. in fase di richiesta) o gestirla in fase esecutiva.
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