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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27909/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deducendo un motivo attinente all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte rileva però che la qualificazione contestata non appare, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e alle risultanze richiamate nella sentenza impugnata. Poiché il ricorso non supera tale filtro di ammissibilità, la censura non può essere esaminata nel merito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, proposta contro una sentenza di patteggiamento, non era ammissibile perché la qualificazione non risultava palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e alle risultanze del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo entro il perimetro indicato dalla norma e quando la qualificazione sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e alle risultanze

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso

  • art. 620 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La censura sulla qualificazione giuridica non è esaminabile quando la qualificazione contestata non appaia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e alle risultanze della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso non rientra nel perimetro di ammissibilità delineato per il patteggiamento, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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