Cassazione Penale, Ordinanza n. 27909/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deducendo un motivo attinente all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte rileva però che la qualificazione contestata non appare, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e alle risultanze richiamate nella sentenza impugnata. Poiché il ricorso non supera tale filtro di ammissibilità, la censura non può essere esaminata nel merito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, proposta contro una sentenza di patteggiamento, non era ammissibile perché la qualificazione non risultava palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e alle risultanze del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso
consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo entro il perimetro indicato dalla norma e quando la qualificazione sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e alle risultanze
base per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La censura sulla qualificazione giuridica non è esaminabile quando la qualificazione contestata non appaia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e alle risultanze della decisione impugnata.
- Quando il ricorso non rientra nel perimetro di ammissibilità delineato per il patteggiamento, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27700/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27756/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27758/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27759/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27760/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →