Cassazione Penale, Sentenza n. 10889/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto che, dopo il deposito della remissione di querela regolarmente sottoscritta dalla persona offesa (Chiofalo Angelo), il reato è estinto. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., contestando la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p.
Norme richiamate
La norma indicata individua il reato per cui era stato condannato l'imputato; la Corte non ha più esaminato il merito della responsabilità sostanziale dopo che la remissione della querela ha estinto il reato
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis; la Cassazione però ha disposto l'annullamento per estinzione del reato in forza della remissione di querela, senza entrare nel merito dell'applicazione di tale causa
Massime di principio
- La remissione di querela regolarmente depositata dalla persona offesa estingue il reato querelabile anche dopo una sentenza di condanna, determinando l'annullamento del provvedimento penale senza rinvio
- Quando il reato è estinto per remissione della querela, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rimandare il processo in merito alla responsabilità sostanziale
- La richiesta di applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) può essere superata dalla sopravvenuta estinzione del reato per remissione; la Corte può non pronunciarsi sul punto se l'estinzione è intervenuta
- L'estinzione del reato per remissione non impedisce comunque l'imposizione di spese processuali a carico dell'imputato, se così deciso dalla Corte
- Per avere effetto estintivo la remissione di querela deve essere formalmente valida (sottoscritta dalla persona offesa e depositata in cancelleria); la tempestività e la regolarità formale sono determinanti per la sua efficacia
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