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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31113/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 186 del 2000).

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, deduceva in modo generico la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando formule di stile sulla tenuità dell'offesa e sull'intensità del dolo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non conteneva alcun elemento concreto e specifico idoneo a fondare la richiesta ex art. 131-bis c.p., difettando quindi del requisito di specificità necessario per il vaglio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata con mere formule generiche, ma richiede l'indicazione di elementi specifici che ne giustifichino l'applicazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico: la mera riproposizione di clausole generiche o di stile non consente il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da allegazioni concrete sulla tenuità dell'offesa e sull'intensità della colpevolezza; in difetto, il motivo è privo di autosufficienza sostanziale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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