Cassazione Penale, Sentenza n. 46891/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il cumulo delle pene concorrenti con la computazione di un periodo di 27 giorni di carcerazione presofferta (come risultante da provvedimento della Procura generale presso la Corte d'appello di Milano del 2/5/2020). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che quel periodo fosse già stato computato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con l'ordine di esecuzione e l'ordine di scarcerazione del 13/10/2020. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice aveva confuso il mero ordine di esecuzione/di rilevazione della presofferta con il provvedimento formale di unificazione delle pene ex art. 663 c.p.p., non emesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza di Ciampi fosse una mera richiesta di riconoscimento del cumulo senza dedurre questioni pregiudiziali di competenza del giudice dell'esecuzione (come la revoca di benefici o altre questioni influenti sulla determinazione della pena). Pertanto, ai sensi dell'art. 663 c.p.p. e della giurisprudenza, la competenza a procedere al cumulo spettava al pubblico ministero e l'azione doveva essere proposta nel procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Citato dal ricorrente tra le norme la cui inosservanza si lamentava; non emergono specifiche applicazioni diverse da quella generale riferita alla procedura penale.
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale invocata; la Corte non ha rilevato violazioni specifiche di tale articolo nel provvedimento impugnato.
Regola il procedimento di esecuzione delle pene concorrenti: la Corte ha richiamato che la competenza a procedere al cumulo in assenza di questioni pregiudiziali spetta al pubblico ministero e che l'unificazione formale delle pene richiede la procedura prevista dalla norma.
Stabilisce il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione per le questioni connesse al cumulo quando sono sollevate questioni pregiudiziali (es. revoca di benefici). La Corte ha affermato che solo se l'istanza prospetta questioni di competenza del giudice dell'esecuzione, questi è tenuto ad unificare le pene.
Norma sulla condanna alle spese in caso di inammissibilità: la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende, come criterio per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la condanna.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1020 del 04/02/1999 (Ghiro, Rv. 212964)
Precedente richiamato per il principio che il giudice dell'esecuzione è obbligato a unificare le pene solo quando la questione è sollevata nel procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p. e quando sussistano questioni pregiudiziali che incidono sulla determinazione della pena.
Massime di principio
- La richiesta di cumulo delle pene concorrenti, se non accompagnata dalla prospettazione di questioni pregiudiziali (es. revoca di benefici), deve essere proposta al pubblico ministero; il giudice dell'esecuzione interviene tramite il procedimento di cui all'art. 666 c.p.p. solo quando siano sollevate questioni di sua competenza.
- Un ordine di esecuzione o di scarcerazione che registra la carcerazione presofferta non sempre equivale a un provvedimento formale di unificazione delle pene ex art. 663 c.p.p.; occorre distinguere tra mera rilevazione amministrativa della presofferta e il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti.
- Se l'istanza è meramente riconoscitiva e non suscita questioni di competenza del giudice dell'esecuzione, il ricorso al giudice dell'esecuzione può essere dichiarato inammissibile per carenza di procedimento corretto; il rimedio corretto è rivolgersi al pubblico ministero competente.
- La proposizione di ricorso senza aver seguito la procedura competente può comportare condanna alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende).
- In presenza di dubbi sulla competenza o sulla natura del provvedimento già adottato (es. ordine di esecuzione vs provvedimento di unificazione), è opportuno documentare chiaramente la mancata emissione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e, se necessario, sollevare specifiche questioni pregiudiziali davanti al giudice dell'esecuzione mediante il procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p.
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