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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20185/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ex art. 13 l. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva accolto la domanda dell'assicurato, ritenendo che non fosse maturata la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 perché: (a) una precedente sentenza del Tribunale aveva dichiarato improponibile un diverso ricorso per difetto di previa domanda amministrativa e ciò impediva di valorizzare la domanda amministrativa del 2008; (b) in ogni caso, la domanda amministrativa del 2008 non avrebbe fatto decorrere il termine decadenziale, essendo intervenuta quando il lavoratore aveva già promosso un giudizio e avendo quindi manifestato l'interesse a coltivare la pretesa; (c) solo la domanda amministrativa del 2015 era rilevante e, rispetto a essa, il ricorso giudiziale del 19.7.2016 era tempestivo. L'INPS ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970: ha sostenuto che la domanda amministrativa del 2.7.2008 esisteva ed era la prima domanda utile, e che il giudicato sulla improponibilità del precedente ricorso del 2007 per difetto di previa domanda non eliminava né neutralizzava quella domanda amministrativa, la quale doveva comunque segnare l'avvio del procedimento amministrativo e il decorso della decadenza triennale. L'intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 doveva essere computato dalla prima domanda amministrativa, pacificamente presentata il 2.7.2008, senza che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale che aveva dichiarato improponibile il ricorso del 2.7.2007 per mancanza di previa domanda potesse impedire di attribuire rilevanza a quella domanda amministrativa. Il fatto che la domanda fosse stata presentata nel corso del giudizio precedente non ne escludeva l'effetto di avvio del procedimento amministrativo e di decorrenza del termine decadenziale. Di conseguenza, il ricorso giudiziale depositato il 19.7.2016 risultava tardivo rispetto alla domanda amministrativa del 2008. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, l. n. 257/1992

    norma posta a fondamento della domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    il termine di decadenza per agire in giudizio decorre dalla prima domanda amministrativa utile, anche se presentata nel corso di un precedente giudizio, e non è escluso dal giudicato formatosi su una diversa pronuncia di improponibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato articolato come denuncia di violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali soggette a decadenza, il termine decorre dalla prima domanda amministrativa utile effettivamente presentata, la quale segna l'avvio del procedimento amministrativo, anche se sia stata inoltrata nel corso di un giudizio precedente.
  • Il giudicato formatosi su una pronuncia di improponibilità per difetto di previa domanda amministrativa non elimina la rilevanza della domanda amministrativa successivamente accertata in atti, né impedisce che essa produca gli effetti propri sul piano della decorrenza della decadenza.
  • Ai fini dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, non rileva che il richiedente avesse già promosso un contenzioso: ciò che conta è la data della prima domanda amministrativa utile rispetto alla quale si misura la tempestività dell'azione giudiziaria successiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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