Cassazione Penale, Sentenza n. 20124/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato la sospensione condizionale della pena e confermato la condanna per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, per detenzione e cessione di cocaina. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p. e un vizio di motivazione: sostiene che una parte della condotta contestata (la cessione a Francesco Della Lana) era già stata oggetto di precedente sentenza irrevocabile e quindi non si poteva procedere per quella stessa condotta (bis in idem). Denuncia inoltre che la Corte d'appello non ha adeguato il dispositivo eliminando o dichiarando improcedibile la parte relativa alla cessione e non ha rettificato il trattamento sanzionatorio sottraendo l'aumento per continuazione derivante da quel fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la cessione della sostanza a Francesco Della Lana era già stata giudicata con sentenza irrevocabile e che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto il problema in fatto, non ha adottato un dispositivo coerente (non ha dichiarato la non procedibilità rispetto a quella condotta né ha adeguato la pena eliminando l'aumento per continuazione). Pertanto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio connesso alla condotta di cessione, applicando l'art. 620 lett. l) c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che consente di decidere la causa senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Operata la rettifica, è stato detratto l'aumento per continuazione pari a 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa dalla pena complessiva; la pena risultante è stata rideterminata in 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Norma sostanziale che punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha interpretato che le distinte fattispecie (detenzione a fini di spaccio e cessione) devono essere confrontate con precedenti giudicati per verificare la presenza di giudicato irriducibile sul singolo fatto di cessione
Norma processuale che disciplina l'effetto del giudicato penale; è stata invocata per sostenere l'improcedibilità rispetto alla condotta già irrevocabilmente giudicata (divieto di bis in idem)
Consente alla Corte di Cassazione, quando ritenga superfluo il rinvio e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di annullare senza rinvio e decidere la causa sulla base degli elementi disponibili; la Corte l'ha applicata per rettificare direttamente il trattamento sanzionatorio
Legge 23/6/2017, n. 103 (modifica art. 620 c.p.p.)
La modifica legislativa ha ampliato la possibilità di annullamento senza rinvio; la Corte l'ha considerata assieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite per decidere senza rinvio
Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata (indirizzi sul giudizio senza rinvio)
I precedenti delle Sezioni Unite confermano il principio per cui la Cassazione può annullare senza rinvio se la causa è decidibile con gli elementi già accertati; la Corte ha seguito tale principio per rideterminare la pena
Massime di principio
- Se una specifica condotta è già stata giudicata con sentenza irrevocabile, il giudice non può procedere nuovamente per lo stesso fatto: va dichiarata l'improcedibilità o comunque esclusa quella fattispecie dal giudizio (divieto di bis in idem).
- Quando il giudicato riguarda solo una parte dell'imputazione (es. la cessione ma non la detenzione), occorre controllare il dispositivo e il trattamento sanzionatorio: se il giudice di merito ha computato aumenti o aggravamenti derivanti dalla fattispecie già giudicata, deve correggere la pena sottraendo la parte indebitamente assunta.
- La Cassazione può annullare senza rinvio e decidere direttamente la questione (ivi compresa la rideterminazione della pena) se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, applicando l'art. 620 lett. l) c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontare in modo puntuale gli elementi fattuali e temporali dell'imputazione con quelli oggetto del precedente giudicato per determinare la sovrapposizione e il concreto effetto estintivo o impeditivo del giudicato.
- Il rischio di inconsistenza motivazionale sussiste quando la sentenza di merito prende atto di un giudicato in fatto ma omette di tradurre tale valutazione in un dispositivo coerente; in tal caso la Cassazione può intervenire per correggere il vizio e adeguare il trattamento sanzionatorio.
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