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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10148/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Galli impugnava la sentenza di condanna per il reato ex art. 10‑ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA pari a €330.869,00 riferita all'anno d'imposta 2013, consumazione 27/12/2014) e la confisca per equivalente. I ricorsi denunciavano: (1) nullità/indeterminatezza dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio per discrepanza nell'indicazione dell'anno d'imposta (alcuni atti indicavano 2009 anziché 2013), con violazione degli artt. 415‑bis e 522 c.p.p.; (2) insufficiente o illogica motivazione e travisamento della prova da parte dei giudici di merito, in relazione all'allegata crisi di liquidità della cooperativa amministrata dall'imputato (crediti non riscossi per ca. €690.000, di cui €570.000 da Doti Trasporti fallita) e alla presunta situazione di forza maggiore che avrebbe reso impossibile il versamento dell'IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Sul punto procedurale ha ritenuto carente l'interesse dell'imputato a contestare la presunta nullità perché non ha indicato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa; inoltre il Tribunale aveva già corretto l'errore in udienza (precisando l'anno d'imposta 2013) senza che l'imputato avesse obiettato. Quanto alla difesa fondata sulla crisi di liquidità e sulla forza maggiore, la Corte ha ritenuto le allegazioni generiche e prive della necessaria specificità (assenza di dati di bilancio, dimensione dell'impresa, decorso cronologico dei mancati incassi, iniziative poste in essere per fronteggiare la crisi), e ha richiamato l'orientamento secondo cui l'obbligo di versamento dell'IVA è indipendente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi; per escludere il dolo è necessaria prova che l'inadempimento sia non imputabile all'imprenditore e che sia stata impossibile ogni soluzione alternativa (finanziamenti, storni, misure idonee). Conseguentemente la condanna è stata confermata e i ricorsi dichiarati inammissibili; è stata disposta la liquidazione delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. La declaratoria di inammissibilità ha impedito inoltre di valutare eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 10‑ter d.lgs. 74/2000

    Configura reato l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; il reato si consuma alla scadenza del termine e l'obbligo di versamento è indipendente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi (salvo regime Iva per cassa). Per escludere il dolo serve dimostrare che l'inadempimento sia stato causato da fatti non imputabili all'imprenditore e che fosse effettivamente impossibile porvi rimedio con misure concrete.

  • art. 415‑bis cod. proc. pen. (avviso di conclusione indagini) e art. 522 cod. proc. pen. (decreto di citazione a giudizio)

    Richiedono chiarezza e precisione nella indicazione dei fatti contestati per garantire il diritto di difesa; tuttavia un errore materiale nell'indicazione dell'anno d'imposta può essere sanato in udienza se la correzione cancella ogni incertezza e non è dimostrato alcun concreto pregiudizio per la difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Un vizio formale nell'avviso di conclusione delle indagini o nel decreto di citazione (es. anno d'imposta indicato in modo errato) può essere sanato se il giudice di merito lo corregge in udienza e non è provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa: il ricorrente deve mostrare quale danno effettivo abbia subito.
  • Per il reato di omesso versamento IVA (art. 10‑ter) rileva il dovere di versare l'imposta risultante dalla dichiarazione; la mancata riscossione dei corrispettivi, di per sé, non esclude il dolo né giustifica automaticamente l'omesso versamento, salvo il caso del regime IVA per cassa.
  • La difesa fondata su una presunta forza maggiore o impossibilità assoluta al pagamento richiede allegazioni e prove specifiche e documentate (bilanci, flussi di cassa, cronologia dei mancati incassi, tentativi di finanziamento o altre misure adottate). Dichiarazioni generiche su una 'crisi di liquidità' sono inadeguate.
  • Per escludere la responsabilità penale per mancato versamento occorre dimostrare che la crisi era non imputabile all'imprenditore e che era impossibile rimediare con misure idonee: il rischio di insolvenza dei clienti rientra generalmente nell'ordinario rischio d'impresa.
  • In sede di cassazione, l'assenza di interesse concreto e la generica mancanza di specificità nelle censure determinano l'inammissibilità dei ricorsi; l'inammissibilità originaria impedisce di valutare cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione).

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