Cassazione Penale, Sentenza n. 10148/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galli impugnava la sentenza di condanna per il reato ex art. 10‑ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA pari a €330.869,00 riferita all'anno d'imposta 2013, consumazione 27/12/2014) e la confisca per equivalente. I ricorsi denunciavano: (1) nullità/indeterminatezza dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio per discrepanza nell'indicazione dell'anno d'imposta (alcuni atti indicavano 2009 anziché 2013), con violazione degli artt. 415‑bis e 522 c.p.p.; (2) insufficiente o illogica motivazione e travisamento della prova da parte dei giudici di merito, in relazione all'allegata crisi di liquidità della cooperativa amministrata dall'imputato (crediti non riscossi per ca. €690.000, di cui €570.000 da Doti Trasporti fallita) e alla presunta situazione di forza maggiore che avrebbe reso impossibile il versamento dell'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Sul punto procedurale ha ritenuto carente l'interesse dell'imputato a contestare la presunta nullità perché non ha indicato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa; inoltre il Tribunale aveva già corretto l'errore in udienza (precisando l'anno d'imposta 2013) senza che l'imputato avesse obiettato. Quanto alla difesa fondata sulla crisi di liquidità e sulla forza maggiore, la Corte ha ritenuto le allegazioni generiche e prive della necessaria specificità (assenza di dati di bilancio, dimensione dell'impresa, decorso cronologico dei mancati incassi, iniziative poste in essere per fronteggiare la crisi), e ha richiamato l'orientamento secondo cui l'obbligo di versamento dell'IVA è indipendente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi; per escludere il dolo è necessaria prova che l'inadempimento sia non imputabile all'imprenditore e che sia stata impossibile ogni soluzione alternativa (finanziamenti, storni, misure idonee). Conseguentemente la condanna è stata confermata e i ricorsi dichiarati inammissibili; è stata disposta la liquidazione delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. La declaratoria di inammissibilità ha impedito inoltre di valutare eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
Configura reato l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; il reato si consuma alla scadenza del termine e l'obbligo di versamento è indipendente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi (salvo regime Iva per cassa). Per escludere il dolo serve dimostrare che l'inadempimento sia stato causato da fatti non imputabili all'imprenditore e che fosse effettivamente impossibile porvi rimedio con misure concrete.
Richiedono chiarezza e precisione nella indicazione dei fatti contestati per garantire il diritto di difesa; tuttavia un errore materiale nell'indicazione dell'anno d'imposta può essere sanato in udienza se la correzione cancella ogni incertezza e non è dimostrato alcun concreto pregiudizio per la difesa.
Prevede l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Un vizio formale nell'avviso di conclusione delle indagini o nel decreto di citazione (es. anno d'imposta indicato in modo errato) può essere sanato se il giudice di merito lo corregge in udienza e non è provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa: il ricorrente deve mostrare quale danno effettivo abbia subito.
- Per il reato di omesso versamento IVA (art. 10‑ter) rileva il dovere di versare l'imposta risultante dalla dichiarazione; la mancata riscossione dei corrispettivi, di per sé, non esclude il dolo né giustifica automaticamente l'omesso versamento, salvo il caso del regime IVA per cassa.
- La difesa fondata su una presunta forza maggiore o impossibilità assoluta al pagamento richiede allegazioni e prove specifiche e documentate (bilanci, flussi di cassa, cronologia dei mancati incassi, tentativi di finanziamento o altre misure adottate). Dichiarazioni generiche su una 'crisi di liquidità' sono inadeguate.
- Per escludere la responsabilità penale per mancato versamento occorre dimostrare che la crisi era non imputabile all'imprenditore e che era impossibile rimediare con misure idonee: il rischio di insolvenza dei clienti rientra generalmente nell'ordinario rischio d'impresa.
- In sede di cassazione, l'assenza di interesse concreto e la generica mancanza di specificità nelle censure determinano l'inammissibilità dei ricorsi; l'inammissibilità originaria impedisce di valutare cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione).
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