Cassazione Penale, Sentenza n. 8091/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato Vincenzo Barba nei confronti dei giudici Brigida Cavasino e Glida Romano del Tribunale di Vibo Valentia nel processo "Rinascita-Scott". Il difensore deduceva nullità per violazione degli artt. 37 e 38 c.p.p., sostenendo che la conoscenza della causa di ricusazione sarebbe avvenuta solo con comunicazioni in udienza (2 settembre 2022) e con il deposito non effettuato della sentenza del processo "Nemea", e chiedeva altresì l'applicazione estensiva dell'accoglimento della ricusazione già ottenuta da altro imputato (Accorinti) poiché i soggetti sarebbero affiliati allo stesso clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto confermabile l'intempestività della dichiarazione di ricusazione (pur individuando un diverso dies a quo rispetto alla Corte d'appello) e ha osservato che il ricorrente non ha allegato con precisione quando sia venuto a conoscenza della causa di ricusazione, onere che gravava su di lui. La Corte ha inoltre escluso l'automatica estensione dell'accoglimento della ricusazione ottenuta da altro imputato, richiamando la giurisprudenza che richiede che la precedente pronuncia abbia valutato la responsabilità specifica dell'imputato per costituire causa di ricusazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fissato il termine per proporre la ricusazione: entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento o, se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni da quando la parte ne ha avuto conoscenza; se la causa è sorta o è divenuta nota in udienza, la dichiarazione va presentata prima che l'udienza abbia termine. La Corte ha applicato tale criterio enfatizzando l'onere di allegazione del dies a quo da parte del ricorrente.
Disciplina delle cause di ricusazione e delle modalità di proposizione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi che automaticamente giustificassero la ricusazione per la partecipazione dei giudici a precedente procedimento.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal difensore; la Corte ha ritenuto il motivo proposto aspecifico e non conforme alle censure ammissibili per cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
Richiamata la disciplina della trattazione scritta del giudizio di cassazione; il procedimento si è svolto secondo tale disciplina.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte Costituzionale, sent. n. 371/1996
Richiamata in rapporto alla tesi dell'effetto estensivo della ricusazione: la Corte ha precisato che la pronuncia ha portata limitata alle ipotesi in cui il giudice abbia già pronunciato una sentenza che abbia comunque valutato la posizione dell'attuale imputato; non è applicabile automaticamente a tutti i casi di concorso in associazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda e alla responsabilità del ricorrente: la Corte ha disposto il versamento equitativo di Euro 3.000 alla cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque applicabile la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta entro i termini rigidi previsti dall'art. 38 c.p.p.: o nella fase delle questioni preliminari o, se la causa emerge dopo, entro tre giorni dalla conoscenza, salvo che la causa sia divenuta nota in udienza, nel qual caso va formulata prima della chiusura dell'udienza.
- Il soggetto che propone la ricusazione ha l'onere di allegare con precisione quando è venuto a conoscenza della causa di ricusazione; l'assenza di puntuale allegazione può rendere la domanda inammissibile per genericità.
- L'accoglimento di una ricusazione ottenuta da altro imputato non si estende automaticamente ad altri imputati: è necessario dimostrare che la precedente pronuncia abbia effettivamente valutato la posizione dell'imputato per ritenere sussistente il pregiudizio.
- La partecipazione di giudici a un diverso procedimento che abbia accertato l'esistenza di un'associazione non determina di per sé la ricusazione rispetto a tutti i soggetti accusati di partecipazione, salvo che nella precedente sentenza sia stata espressamente valutata la responsabilità penale del singolo.
- In sede di impugnazione in Cassazione il motivo deve essere specifico e rientrare tra quelli ammessi dall'art. 606 c.p.p.; censure aspecifiche o prive di puntuale allegazione di fatti decisivi rischiano l'inammissibilità.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare somme alla cassa delle ammende, anche se non si ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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