Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01552/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/03/2024 con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La doglianza, per come riportata, mirava sostanzialmente a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. La Corte rileva che si tratta di censure di merito, non consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rilettura del compendio istruttorio o in una diversa valutazione del fatto, perché tali questioni attengono al merito e non al controllo di legittimità.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione come strumento per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove quando la doglianza non evidenzi una reale illogicità o mancanza della motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.