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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39630/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (carcere e arresti domiciliari in relazione a ordinanza di custodia cautelare del 01/07/2009 per associazione di stampo mafioso). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 43 c.p. e deduceva illogicità e mera apparenza della motivazione della Corte territoriale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di Appello ha correttamente valutato, su un piano autonomo rispetto al merito penale, gli elementi probatori rilevanti ai fini della riparazione e ha individuato condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo: in particolare la partecipazione e i legami del ricorrente con la società P&C Immobiliare (accertati mediante intercettazioni), la conoscenza della vicinanza della società a soggetti legati al "clan dei Casalesi" e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'indagato. La Corte ha ritenuto che tali elementi integrassero leggerezza e imprudenza tali da aver concorso a creare la falsa apparenza di illiceità e quindi a dar causa, anche con concorso colposo, alla misura restrittiva; perciò il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono dovute spese a favore dell'Avvocatura generale dello Stato.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Norma che sanziona l'associazione di tipo mafioso; indicata per definire il reato originariamente contestato all'indagato. La decisione ricorda il contesto del contestato reato ma sottolinea che la valutazione ai fini della riparazione è autonoma rispetto all'accertamento penale.

  • Legge 6 febbraio 1980, n. 15

    Richiamata insieme all'art. 416-bis come riferimento normativo al tipo di reato contestato (associazioni mafiose e misure connesse).

  • Codice penale

    Richiamato come censura dal ricorrente (violazione dell'art. 43 c.p.). La Corte ha però ritenuto infondata la doglianza, valutando che la decisione sulla riparazione non richiede accertamento degli estremi del reato ma la verifica se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illiceità.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Principio che il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonoma motivazione, se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di illiceità, senza riproporre il giudizio di merito penale.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)

    Affermato il carattere autonomo della valutazione in sede di riparazione rispetto al giudizio penale e la possibilità di accertare cause di esclusione del diritto alla riparazione con analisi di elementi di natura civilistica.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021 (Denaro) e Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021 (Quarta) e Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)

    Costante giurisprudenza che ammette la considerazione, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, di frequentazioni o rapporti ambigui con soggetti condannati o riconducibili al fatto, purché il giudice motivi la loro idoneità a costituire indizi di complicità in rapporto alla qualità dei collegamenti e alla possibile concausalità con la misura restrittiva.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino) e Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)

    Principio che, nelle fasi camerali non partecipate, non è dovuta la liquidazione delle spese in favore dell'Avvocatura generale dello Stato qualora essa non abbia fornito un apporto concreto al giudizio di merito; applicato nella decisione in tema di imputazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • La valutazione per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonoma rispetto al giudizio penale: il giudice della riparazione verifica ex ante se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di illiceità che ha determinato la misura cautelare, senza dover accertare gli estremi del reato con il medesimo parametro del processo penale.
  • Anche un'assoluzione perché "il fatto non costituiva reato" non esclude automaticamente il diniego dell'indennizzo se emergono elementi che dimostrino leggerezza, imprudenza o comportamenti che abbiano contribuito a creare l'apparenza di illiceità.
  • Frequentazioni ambigue, partecipazioni societarie con soggetti legati ad organizzazioni criminali, intercettazioni e contraddittorietà nelle dichiarazioni possono integrare indizi idonei a negare l'indennizzo, purché il giudice motivi la specifica relazione di concausalità tra tali elementi e la misura restrittiva.
  • La soglia di valutazione per escludere l'indennizzo è diversa da quella per la condanna penale: si tratta di accertare la causa (o la concause) dell'adozione della misura restrittiva in termini civilistici e di apparenza di illiceità, non di dimostrare il reato oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Nelle controversie di legittimità, quando l'Avvocatura generale dello Stato interviene ma non contribuisce nel merito (richiedendo solo inammissibilità o rigetto), la liquidazione delle spese a suo favore può essere esclusa.

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