Cassazione Civile, Ordinanza n. 33467/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dalla consulenza resa in materia di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011 da un operatore presente presso un ufficio del circuito C.A.F. UIL. La contribuente si era rivolta a tale struttura per chiarimenti sulla tassazione della plusvalenza derivante dalla permuta di due terreni edificabili con un appartamento con garage; le era stato riferito che non vi fossero adempimenti fiscali. In seguito l'Agenzia delle Entrate contestò l'omessa dichiarazione della plusvalenza ai fini IRPEF, chiedendo imposta, interessi e sanzioni. La contribuente agì quindi contro C.A.F. UIL S.p.A. per responsabilità contrattuale, chiedendo il risarcimento del danno pari a quanto dovuto all'Erario. In appello la società fu ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 11 d.m. 164/1999, anche se l'attività era svolta tramite una società di servizi. In cassazione la società dedusse: 1) violazione degli artt. 1218, 2497, 1176 c.c. e 11 d.m. 164/1999, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente configurato una responsabilità della controllante per l'operato della società di servizi e avesse attribuito al consulente un dovere di diligenza professionale non provato; 2) violazione degli artt. 115, 116, 157 e 246 c.p.c., lamentando un travisamento della prova testimoniale, in particolare delle dichiarazioni del teste che aveva assistito al colloquio e dell'inattendibilità di tale prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava il fondamento normativo della responsabilità, affermando che l'art. 11, comma 2, d.m. 164/1999 prevede espressamente che l'attività svolta dalla società di servizi sia effettuata sotto il diretto controllo del CAF, che ne assume la responsabilità, configurando una responsabilità diretta da inadempimento del CAF stesso. Ha inoltre reputato inammissibili le ulteriori censure del primo motivo perché generiche, non specifiche rispetto alla motivazione impugnata o volte surrettiziamente a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare la credibilità del testimone e l'apprezzamento delle sue dichiarazioni, valutazioni riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo in caso di motivazione mancante o del tutto illogica, ipotesi non ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
consente al CAF di avvalersi di una società di servizi, ma stabilisce che le attività sono comunque svolte sotto il diretto controllo del CAF, il quale ne assume la responsabilità; la norma fonda una responsabilità diretta da inadempimento del CAF anche se l'attività è materialmente eseguita tramite società di servizi.
non è la norma di riferimento per la responsabilità del CAF verso il cliente; disciplina un diverso fenomeno, quello della direzione e coordinamento nei gruppi societari, con responsabilità extracontrattuale verso soci e creditori della controllata.
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla responsabilità contrattuale, ma la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione della fattispecie nella responsabilità da inadempimento del CAF prevista dall'art. 11 d.m. 164/1999.
invocato per contestare il grado di diligenza professionale del consulente; la Corte non ha accolto la censura, poiché ha ritenuto provata la consulenza e la responsabilità del CAF in base alla disciplina speciale.
il richiamo è stato ritenuto improprio e la censura, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
non consente di trasformare in sede di legittimità una censura sulla valutazione della prova in un riesame del merito; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
richiamato dalla ricorrente senza che la censura superasse il vaglio di specificità e decisività.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'attendibilità del teste, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un diverso apprezzamento del merito.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per entrambi i motivi di ricorso.
richiamato per evidenziare l'onere di specifica indicazione dell'atto processuale e del suo contenuto quando si deduce un vizio relativo alla domanda o all'allegazione originaria.
richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando la normativa speciale prevede che un'attività svolta tramite società di servizi sia eseguita sotto il diretto controllo di un soggetto abilitato che "ne assume la responsabilità", tale soggetto risponde direttamente verso il cliente per l'inesatta prestazione, senza necessità di ricorrere alla disciplina generale dei gruppi societari.
- La responsabilità contrattuale va ricostruita sulla base della disciplina speciale applicabile al rapporto concreto; la norma sulla direzione e coordinamento delle società non è automaticamente sovrapponibile ai rapporti tra CAF, società di servizi e utenti.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto o della prova: la valutazione dell'attendibilità del testimone e della forza dimostrativa della deposizione appartiene al giudice di merito.
- Le censure devono essere specifiche e colpire il passaggio decisorio effettivamente posto a base della sentenza; doglianze fondate su una lettura distorta della motivazione o su supposizioni non coerenti con essa sono inammissibili.
- In tema di responsabilità per consulenza professionale, se il giudice di merito accerta positivamente prestazione, inadempimento, danno e nesso causale, non opera il criterio sussidiario di riparto dell'onere probatorio richiamato dalla giurisprudenza sul danno da inadempimento.
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