Sentenza del 27/04/2023 n. 11049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 29468/2019, per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), deducendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'avviso di ricevimento (A/R) della raccomandata postale con cui era stata notificata l'impugnazione in Cassazione. L'Agenzia sosteneva di aver prodotto copia conforme dell'A/R relativa alla duplice notifica (al procuratore domiciliatario e alla parte) e che la mancata considerazione di tale documentazione costituiva vistosa svista decisiva.
La decisione
Il motivo di revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non provasse la regolare notifica del ricorso per cassazione: gli A/R prodotti erano o riferiti a raccomandate con numeri o date diverse e quindi anteriori, o indicavano l'esito di irreperibilità; non è stato prodotto l'A/R corrispondente alle relate di notifica indicate; una notifica risultava eseguita in indirizzo diverso da quello indicato quale luogo di domiciliazione; inoltre, in caso di esito negativo della notifica il notificante avrebbe dovuto procedere tempestivamente alla rinnovazione entro i termini (metà di quelli previsti dall'art. 325 c.p.c.), cosa non avvenuta. Per questi motivi non è stato ravvisato l'errore revocatorio e il ricorso è stato respinto. Non sono state liquidate spese, per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento della revocazione per errore di fatto; la Corte ritiene che non sussista l'errore revocatorio perché la prova documentale prodotta non dimostra il fatto posto a base della doglianza.
Legge n. 890/1982, art. 7, ultimo comma
Disciplina la notifica a persona diversa dal destinatario e l'obbligo di spedire al destinatario una raccomandata semplice che dia notizia dell'avvenuta notificazione; la Corte richiama che tale modalità è prevista quando la consegna è a persona che presumibilmente possa informare il destinatario.
art. 330 c.p.c.
Elenca i luoghi nei quali la notifica può essere eseguita (residenza, domicilio, studio professionale): la Corte ricorda che la notifica alla parte personalmente può essere effettuata solo dopo aver tentato le notifiche nei luoghi previsti dall'art. 330.
art. 325 c.p.c.
Fissa i termini relativi alla rinnovazione della notifica; la Corte sottolinea l'obbligo di tempestiva riattivazione del processo notificatorio, indicandone come parametro la metà dei termini di cui all'art. 325, salvo eccezioni provate.
Cass. Sez. Un., n. 10012/2021
Richiamata in relazione al principio secondo cui la consegna a persona diversa dal destinatario giustifica l'invio di una raccomandata informativa 'semplice', essendo tale modalità ritenuta astrattamente idonea a informare il destinatario.
Cass. Sez. Un., n. 15794/2016
Richiamata per il principio che, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve rinnovare tempestivamente la notifica (entro il limite indicato), pena la perdita degli effetti della precedente attività notificatoria.
Massime di principio
- La prova della regolare notifica deve essere specifica e riferibile esattamente alla relata: l'avviso di ricevimento prodotto deve corrispondere esattamente al numero di raccomandata e alla data indicati nella relata.
- La notifica ad altra persona (es. portiere, familiare) richiede comunque l'invio di una raccomandata informativa semplice al destinatario; tuttavia la notifica personale alla parte può essere eseguita solo dopo i tentativi nei luoghi previsti dall'art. 330 c.p.c.
- Se una notificazione risulta non andata a buon fine (esito di irreperibilità), il notificante ha l'obbligo di riattivare immediatamente la procedura notificatoria e rinnovare la notifica entro i termini processuali previsti (criterio della tempestività e della metà dei termini dell'art. 325 c.p.c.), altrimenti si perde l'efficacia dell'attività compiuta.
- Documentazione incongruente (A/R relativi a date o numeri diversi) non integra prova: conservare e depositare copia conforme degli A/R collegati specificamente alla relata è essenziale per l'ammissibilità del gravame.
- In dubbio sulla regolarità delle notifiche, il giudice può disporre la rinnovazione della notifica; per il notificante è preferibile procedere alla rinnovazione spontanea e tempestiva piuttosto che contare su un accertamento favorevole ex post.
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