Cassazione Penale, Sentenza n. 14019/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano, tra l'altro, la qualificazione giuridica delle condotte (in particolare la sussistenza del sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. rispetto all'estorsione ex art. 629 c.p. o all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni), la durata e l'apprezzabilità della privazione della libertà personale, la mancanza del dolo specifico e della correlazione sinallagmatica tra liberazione e corrispettivo (il "prezzo" per la liberazione), nonché vizi nel calcolo del trattamento sanzionatorio e nell'applicazione delle circostanze attenuanti (art. 311 c.p., art. 62, 1°comma, n.6 c.p.). Altri motivi riguardavano la responsabilità personale e il concorso di persone (art. 110, 114, 116 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi con riferimento al capo B) (tentativo di estorsione): la qualificazione e la prova della condotta delittuosa in appello sono state ritenute adeguate e i rilievi dei Coglitore sono stati rigettati. Viceversa, la Corte ha ritenuto fondate le doglianze sulla qualificazione e sulla motivazione relative al capo A) (la condotta ritenuta in appello come sequestro di persona a scopo di estorsione): la motivazione d'appello non ha sufficientemente dimostrato il nesso sinallagmatico tra privazione della libertà e corresponsione del "prezzo" per la liberazione né ha adeguatamente trattato la questione della durata apprezzabile della privazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma per nuovo giudizio sul capo A), con indicazione di riesaminare se si tratti di sequestro a scopo di estorsione ovvero di estorsione/altre figure e di rideterminare, ove occorra, il trattamento sanzionatorio. Restano invece confermate in parte le valutazioni sulla responsabilità dei fratelli Coglitore per il capo B) e su altri profili ritenuti sufficientemente motivati.
Norme richiamate
Norma sul sequestro di persona a scopo di estorsione: la Corte richiede prova del rapporto sinallagmatico tra privazione della libertà e il prezzo per la liberazione; la mera finalità di ottenere un profitto non è sufficiente senza la correlazione liberazione<->corrispettivo
Norma sull'estorsione: distinta dal sequestro a scopo di estorsione per mancata mercificazione diretta della libertà; la Corte invita a verificare se la condotta rientri piuttosto in questa fattispecie quando non sussista il sinallagma
Riferimento alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte ricorda che la distinzione da estorsione dipende dall'elemento soggettivo (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa)
Circostanza attenuante già riconosciuta in primo grado; contestata la corretta e massima applicazione nella determinazione della pena, questione assorbita dal rinvio sul capo A)
art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante della minima gravità del fatto o simile: riconosciuta a taluni imputati in sede di merito e rilevante nel calcolo della pena; la Corte segnala la necessità di spiegare l'estensione della diminuzione
Principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che per alcuni imputati (es. Lucantoni) fosse dimostrato un contributo concausale attivo e non mera connivenza
Circostanza attenuante per partecipazione di minima rilevanza: la Corte territoriale ha motivato il diniego per chi aveva un ruolo attivo di presidio/impedimento alla fuga
Concorso anomalo: la Corte di merito ha ritenuto non applicabile l'anomalia del concorso alle condotte concretamente svolte dagli imputati, valutando che non vi siano elementi che dimostrino una retrocessione dall'azione comune
Criteri di determinazione della pena: censurati dai ricorrenti per mancata motivazione sulla loro applicazione; la questione del calcolo della pena è stata rimessa al nuovo giudizio in conseguenza dell'annullamento parziale
Richiamato nella controversia circa la corretta qualificazione del fatto (uso testuale in sentenza): la Corte ha ritenuto necessario precisare la qualificazione tra le varie figure (sequestro a scopo di estorsione vs estorsione semplice)
Massime di principio
- Per integrare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è necessario provare non solo la privazione della libertà, ma anche il nesso sinallagmatico tra liberazione e il corrispettivo richiesto (la "merce" o il prezzo); se manca tale rapporto tipico va valutata l'ipotesi di estorsione o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
- La durata della privazione della libertà è un elemento rilevante: la privazione deve essere apprezzabile, salvo che risulti comunque chiaro che la libertà era stata 'mercificata' come prezzo della liberazione anche in tempi brevi
- La distinzione fra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende in larga parte dall'elemento soggettivo: la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa è centrale per qualificare il fatto come estorsione
- La motivazione del giudice deve esplicitare il percorso logico su punti chiave (es. sinallagma libertà-prezzo, durata della privazione, ruolo individuale dei concorrenti); lacune motivazionali su questi punti possono determinare annullamento e rinvio
- Nel valutare la partecipazione di coimputati è necessario verificare il contributo effettivo e concausale (presidio, minaccia attiva, ruoli operativi): la mera presenza può non essere sufficiente se non è dimostrato un apporto determinante
- Errori o carenze nella determinazione numerica della pena o nella corretta applicazione delle attenuanti (art. 311, art. 62 ecc.) possono essere riesaminati in sede di rinvio e costituiscono profili spesso assorbiti dalla rinnovata qualificazione del fatto
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