Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14019/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano, tra l'altro, la qualificazione giuridica delle condotte (in particolare la sussistenza del sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. rispetto all'estorsione ex art. 629 c.p. o all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni), la durata e l'apprezzabilità della privazione della libertà personale, la mancanza del dolo specifico e della correlazione sinallagmatica tra liberazione e corrispettivo (il "prezzo" per la liberazione), nonché vizi nel calcolo del trattamento sanzionatorio e nell'applicazione delle circostanze attenuanti (art. 311 c.p., art. 62, 1°comma, n.6 c.p.). Altri motivi riguardavano la responsabilità personale e il concorso di persone (art. 110, 114, 116 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi con riferimento al capo B) (tentativo di estorsione): la qualificazione e la prova della condotta delittuosa in appello sono state ritenute adeguate e i rilievi dei Coglitore sono stati rigettati. Viceversa, la Corte ha ritenuto fondate le doglianze sulla qualificazione e sulla motivazione relative al capo A) (la condotta ritenuta in appello come sequestro di persona a scopo di estorsione): la motivazione d'appello non ha sufficientemente dimostrato il nesso sinallagmatico tra privazione della libertà e corresponsione del "prezzo" per la liberazione né ha adeguatamente trattato la questione della durata apprezzabile della privazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma per nuovo giudizio sul capo A), con indicazione di riesaminare se si tratti di sequestro a scopo di estorsione ovvero di estorsione/altre figure e di rideterminare, ove occorra, il trattamento sanzionatorio. Restano invece confermate in parte le valutazioni sulla responsabilità dei fratelli Coglitore per il capo B) e su altri profili ritenuti sufficientemente motivati.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. pen.

    Norma sul sequestro di persona a scopo di estorsione: la Corte richiede prova del rapporto sinallagmatico tra privazione della libertà e il prezzo per la liberazione; la mera finalità di ottenere un profitto non è sufficiente senza la correlazione liberazione<->corrispettivo

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: distinta dal sequestro a scopo di estorsione per mancata mercificazione diretta della libertà; la Corte invita a verificare se la condotta rientri piuttosto in questa fattispecie quando non sussista il sinallagma

  • art. 393 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte ricorda che la distinzione da estorsione dipende dall'elemento soggettivo (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa)

  • art. 311 cod. pen.

    Circostanza attenuante già riconosciuta in primo grado; contestata la corretta e massima applicazione nella determinazione della pena, questione assorbita dal rinvio sul capo A)

  • art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante della minima gravità del fatto o simile: riconosciuta a taluni imputati in sede di merito e rilevante nel calcolo della pena; la Corte segnala la necessità di spiegare l'estensione della diminuzione

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che per alcuni imputati (es. Lucantoni) fosse dimostrato un contributo concausale attivo e non mera connivenza

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante per partecipazione di minima rilevanza: la Corte territoriale ha motivato il diniego per chi aveva un ruolo attivo di presidio/impedimento alla fuga

  • art. 116 cod. pen.

    Concorso anomalo: la Corte di merito ha ritenuto non applicabile l'anomalia del concorso alle condotte concretamente svolte dagli imputati, valutando che non vi siano elementi che dimostrino una retrocessione dall'azione comune

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: censurati dai ricorrenti per mancata motivazione sulla loro applicazione; la questione del calcolo della pena è stata rimessa al nuovo giudizio in conseguenza dell'annullamento parziale

  • art. 605 cod. pen.

    Richiamato nella controversia circa la corretta qualificazione del fatto (uso testuale in sentenza): la Corte ha ritenuto necessario precisare la qualificazione tra le varie figure (sequestro a scopo di estorsione vs estorsione semplice)

Massime di principio

  • Per integrare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è necessario provare non solo la privazione della libertà, ma anche il nesso sinallagmatico tra liberazione e il corrispettivo richiesto (la "merce" o il prezzo); se manca tale rapporto tipico va valutata l'ipotesi di estorsione o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
  • La durata della privazione della libertà è un elemento rilevante: la privazione deve essere apprezzabile, salvo che risulti comunque chiaro che la libertà era stata 'mercificata' come prezzo della liberazione anche in tempi brevi
  • La distinzione fra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende in larga parte dall'elemento soggettivo: la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa è centrale per qualificare il fatto come estorsione
  • La motivazione del giudice deve esplicitare il percorso logico su punti chiave (es. sinallagma libertà-prezzo, durata della privazione, ruolo individuale dei concorrenti); lacune motivazionali su questi punti possono determinare annullamento e rinvio
  • Nel valutare la partecipazione di coimputati è necessario verificare il contributo effettivo e concausale (presidio, minaccia attiva, ruoli operativi): la mera presenza può non essere sufficiente se non è dimostrato un apporto determinante
  • Errori o carenze nella determinazione numerica della pena o nella corretta applicazione delle attenuanti (art. 311, art. 62 ecc.) possono essere riesaminati in sede di rinvio e costituiscono profili spesso assorbiti dalla rinnovata qualificazione del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.