Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33734/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento proposta da un medico specialista per il mancato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla remunerazione adeguata dei medici in formazione specialistica. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto dell'interessato al risarcimento/indennità per il periodo di specializzazione in radiodiagnostica frequentato tra l'anno accademico 1980/81 e il 1983/84, limitando però la decorrenza al 1 gennaio 1983. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 75/362, sostenendo che, poiché l'iscrizione alla scuola di specializzazione era avvenuta nell'anno accademico 1980/81, quindi prima della scadenza del termine di recepimento, non sarebbe configurabile alcun inadempimento dello Stato rilevante in favore del medico. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'unica censura della Presidenza del Consiglio. Richiamando la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle Sezioni Unite, ha affermato che per le formazioni specialistiche iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguite dopo il 1 gennaio 1983, il diritto alla remunerazione adeguata sussiste dal 1 gennaio 1983 fino al termine del corso, purché la specializzazione rientri tra quelle indicate nelle direttive. Poiché la sentenza d'appello si era conformata a tali principi e i presupposti sostanziali non erano contestati, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge

  • direttiva 75/363/CEE

    viene considerata, insieme alle direttive collegate, fonte dell'obbligo di remunerazione adeguata dei medici specializzandi

  • direttiva 82/76/CEE

    si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte prima della sua entrata in vigore e, per le formazioni proseguite dopo il termine di trasposizione, impone la remunerazione adeguata dal 1 gennaio 1983

  • direttiva 75/362/CEE

    rileva ai fini dell'individuazione delle specializzazioni mediche comuni a più Stati membri o menzionate negli articoli 5 e 7

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso

  • art. 5 direttiva 75/362/CEE

    richiamato per identificare le specializzazioni mediche rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione

  • art. 7 direttiva 75/362/CEE

    richiamato per identificare le specializzazioni mediche rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione

Massime di principio

  • Una direttiva dell'Unione europea che introduca un obbligo di remunerazione adeguata per la formazione specialistica medica si applica agli effetti futuri delle situazioni giuridiche sorte prima della sua entrata in vigore, quando la formazione prosegua oltre la scadenza del termine di trasposizione.
  • L'iscrizione a una scuola di specializzazione avvenuta prima dell'entrata in vigore della direttiva non esclude il diritto alla remunerazione per il periodo successivo al 1 gennaio 1983, se il corso prosegue dopo tale data e la specializzazione rientra nell'ambito materiale delle direttive applicabili.
  • In presenza di un orientamento conforme della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite, il giudice di legittimità rigetta il ricorso che pretenda di escludere in radice il diritto al compenso per il solo fatto dell'iscrizione anteriore alla scadenza del termine di recepimento.
  • Quando la decisione impugnata si sia uniformata ai principi di diritto sopravvenuti e i presupposti sostanziali del credito non siano contestati, la censura per violazione di legge è infondata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereResponsabilità della PA
RamiInternazionale privatoResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.