Cassazione Penale, Sentenza n. 34702/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 162 e 581, comma 1-ter, sostenendo che l'indicazione della nuova residenza nell'atto di nomina del difensore costituisce valida dichiarazione di domicilio; inoltre afferma che tale atto esprimeva la volontà di revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore effettuata in primo grado.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto d'impugnazione e deve essere successiva alla sentenza impugnata; le dichiarazioni o elezioni effettuate nel precedente grado non sono valide ai fini dell'ammissibilità. La mera indicazione di residenza nell'atto di nomina del difensore o la semplice menzione nell'epigrafe dell'appello non sono manifestazioni personali e consapevoli della volontà dell'imputato tali da costituire dichiarazione/elezione di domicilio. Inoltre la scelta di domicilio all'estero non è ammissibile: l'imputato residente all'estero, se ricorrono i presupposti, è tenuto a dichiarare o eleggere domicilio in Italia ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La dichiarazione o elezione di domicilio va depositata unitamente all'atto d'impugnazione e deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; la mancanza di tale deposito rende l'appello inammissibile.
Richiamato dal ricorrente nella censura, ma la Corte non ha ritenuto che il caso concreto integri la violazione invocata rispetto ai requisiti della dichiarazione di domicilio.
La Corte lo invoca per spiegare che la durata delle precedenti dichiarazioni/elezioni di domicilio non è più illimitata dopo la riforma; pertanto la dichiarazione del grado precedente non vale per l'impugnazione.
La dichiarazione di domicilio deve essere resa scegliendo tra i luoghi indicati da questa norma e con consapevolezza degli effetti; non è sufficiente la mera indicazione della residenza.
Per l'imputato residente all'estero è previsto l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia; da ciò deriva che non è ammessa la dichiarazione o elezione di domicilio all'estero.
Dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per essere valido ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e deve essere successiva alla sentenza impugnata.
- La semplice indicazione della residenza in un atto processuale o nell'epigrafe dell'appello non equivale a una dichiarazione/elezione di domicilio: è richiesta una manifestazione personale, consapevole e formale della volontà dell'imputato.
- Le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio non sono efficaci per l'impugnazione; è necessario rinnovare specificamente la dichiarazione al momento dell'appello.
- Un imputato residente all'estero non può eleggere domicilio all'estero: è prevista l'obbligatorietà, se ricorrono i presupposti, di dichiarare o eleggere domicilio in Italia.
- La menzione dell'elezione di domicilio da parte del difensore nell'atto d'appello non può surrogare l'atto personale dell'imputato; la volontà deve risultare dall'imputato stesso.
- La mancata osservanza del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio comporta l'inammissibilità dell'appello e la condanna alle spese del procedimento.
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