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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32139/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi non specifici e meramente reiterativi di doglianze già respinte dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la decisione di merito articolando due motivi. Con il primo ha contestato la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, deducendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva una doglianza già formulata in appello e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Anche tale motivo è stato ritenuto meramente reiterativo e non specifico, poiché riproponeva censure già esaminate e respinte in appello, il quale aveva indicato le ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità. Dal testo non risultano individuabili né la fattispecie concreta né il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e ritiene inammissibile la censura sul suo mancato riconoscimento perché meramente reiterativa e priva di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già formulata in appello e puntualmente disattesa dalla corte territoriale, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
  • La deduzione in cassazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze d'appello non assolve tale onere.
  • È inammissibile il motivo con cui si contesti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. quando la censura riproponga le medesime argomentazioni già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi con le ragioni ostative indicate dalla corte territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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