Cassazione Penale, Sentenza n. 30462/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Cutrì per il reato di illecita importazione di 2.227 kg di cocaina (in concorso, in qualità di funzionario doganale). Il ricorso deduceva difetto di considerazione delle sopravvenienze e di attenuazione delle esigenze cautelari: tempo trascorso (2 anni e 7 mesi), licenziamento, incensuratezza e resipiscenza; chiedeva la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in comune diverso e con braccialetto elettronico (misura concessa ai coindagati).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito aveva adeguatamente valutato il ruolo non marginale di Cutrì nella commissione del grave reato e che il decorso del tempo, il licenziamento e l'incensuratezza non costituiscono di per sé elementi idonei a escludere il rischio di reiterazione o di inquinamento delle prove. Ha stabilito inoltre che la diversa misura concessa ad altri coindagati non costituisce sopravvenienza rilevante. Perciò è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990 - art. 73
Richiamata per qualificare il fatto come illecito di importazione di sostanze stupefacenti; la gravità e l'entità della droga (2.227 kg) sono state ritenute rilevanti ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.
d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 80
d.P.R. 9 ottobre 1990 - art. 80
Richiamata come norma aggravante prevista per determinate circostanze del reato di stupefacenti; contribuisce a delineare la gravità del fatto e quindi la necessità di misure cautelari più restrittive.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Richiamata in riferimento agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (formalità esecutive/amministrative a seguito della sentenza).
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare non elimina automaticamente le esigenze cautelari: occorre dimostrare mutamenti concreti e rilevanti.
- La perdita del posto di lavoro (licenziamento) non esclude di per sé il rischio di reiterazione, soprattutto se permangono rapporti con ambienti criminali o capacità di influire sulle indagini.
- L'assenza di precedenti (incensuratezza) non è, da sola, prova sufficiente per escludere il pericolo di recidiva quando tale assenza ha facilitato la commissione del reato.
- La concessione di misure meno afflittive a coindagati non vincola automaticamente il giudice rispetto ad altri indagati: la valutazione è individuale e dipende dal ruolo concreto svolto nel reato e dal rischio specifico di inquinamento probatorio o di reiterazione.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misura meno grave è necessario produrre elementi nuovi e specifici che dimostrino un'effettiva, significativa attenuazione delle esigenze cautelari (es. probanti cambiamenti di contesto, perdita di contatti con i gruppi criminosi, misure di controllo effettive e verificabili).
- Proposte come il trasferimento in un domicilio in altro comune e l'uso di braccialetto elettronico possono essere valutate favorevolmente solo se accompagnate da misure e prove che rendano concreto il contenimento dei rischi (assenza di contatti, controlli verificabili, difficoltà oggettiva di reiterazione).
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