Ordinanza n. 1624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V-bis, n. 13804/2025
Esito
La controversia
Sono stati proposti due appelli dalla medesima persona fisica contro la stessa sentenza del TAR Lazio. Il Consiglio di Stato ha rilevato l’identità delle parti, del petitum e della causa petendi e ha disposto la riunione dei procedimenti. L’appellante aveva prodotto una certificazione medica, rilasciata da un medico di struttura pubblica anteriormente alla notificazione e al deposito del ricorso, comprovante un grave impedimento di fatto. È stata quindi richiesta la rimessione in termini per rinnovare la notificazione e il deposito dell’appello, corredato da procura speciale conferita a un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli per identità di parti, petitum e causa petendi. Ha riconosciuto la sussistenza dell’errore scusabile derivante da grave impedimento di fatto e ha accolto l’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. Ha assegnato all’appellante il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione e il deposito del ricorso in appello, producendo anche la procura speciale conferita a un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La fissazione della nuova camera di consiglio è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale, previa rituale istanza dell’appellante. Non è stata definita la domanda di merito relativa alla riforma della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
errore scusabile per grave impedimento di fatto
La sussistenza di un grave impedimento di fatto, documentato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica e anteriore alla notificazione e al deposito dell’appello, può giustificare la rimessione in termini per il compimento degli adempimenti processuali.
Massime di principio
- La riunione di appelli è giustificata quando i procedimenti presentano identità di parti, petitum e causa petendi.
- Il grave impedimento di fatto, adeguatamente documentato e anteriore alla scadenza o al compimento dell’atto processuale, può integrare errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. e consentire la rimessione in termini.
- La rimessione in termini può essere subordinata all’assegnazione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione e il deposito dell’appello e per regolarizzare la procura speciale richiesta per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
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