Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V-bis, n. 13804/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sono stati proposti due appelli dalla medesima persona fisica contro la stessa sentenza del TAR Lazio. Il Consiglio di Stato ha rilevato l’identità delle parti, del petitum e della causa petendi e ha disposto la riunione dei procedimenti. L’appellante aveva prodotto una certificazione medica, rilasciata da un medico di struttura pubblica anteriormente alla notificazione e al deposito del ricorso, comprovante un grave impedimento di fatto. È stata quindi richiesta la rimessione in termini per rinnovare la notificazione e il deposito dell’appello, corredato da procura speciale conferita a un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli per identità di parti, petitum e causa petendi. Ha riconosciuto la sussistenza dell’errore scusabile derivante da grave impedimento di fatto e ha accolto l’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. Ha assegnato all’appellante il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione e il deposito del ricorso in appello, producendo anche la procura speciale conferita a un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La fissazione della nuova camera di consiglio è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale, previa rituale istanza dell’appellante. Non è stata definita la domanda di merito relativa alla riforma della sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    errore scusabile per grave impedimento di fatto

    La sussistenza di un grave impedimento di fatto, documentato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica e anteriore alla notificazione e al deposito dell’appello, può giustificare la rimessione in termini per il compimento degli adempimenti processuali.

Massime di principio

  • La riunione di appelli è giustificata quando i procedimenti presentano identità di parti, petitum e causa petendi.
  • Il grave impedimento di fatto, adeguatamente documentato e anteriore alla scadenza o al compimento dell’atto processuale, può integrare errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. e consentire la rimessione in termini.
  • La rimessione in termini può essere subordinata all’assegnazione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione e il deposito dell’appello e per regolarizzare la procura speciale richiesta per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.