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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13304/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

Una persona aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace contro un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero della Difesa, dall'Aeronautica Militare Italiana e dal Comando aeroporto competente, con la quale le veniva richiesto il pagamento di euro 21.485,90 a titolo di conguaglio dei canoni dovuti per il periodo ottobre 2010-aprile 2016 relativi al godimento di un alloggio di servizio assegnato al coniuge, dipendente dell'Amministrazione e poi deceduto. L'opponente deduceva, in sintesi, la mancanza di un prospetto analitico dei calcoli e la prescrizione quinquennale del credito, oltre a chiedere la compensazione con somme che assumeva indebitamente percepite dall'Amministrazione dopo il rilascio dell'immobile. Il Giudice di Pace aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia trovasse origine nel rapporto di servizio del coniuge con l'Amministrazione. Riassunto il giudizio, il TAR Lazio ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, osservando che la concessione era cessata per morte del concessionario e che, comunque, le controversie su canoni e corrispettivi relativi a concessioni di beni pubblici rientrano nella giurisdizione ordinaria ex art. 133 c.p.a. La Corte di cassazione, su conclusioni conformi del Pubblico Ministero, ha esaminato il riparto di giurisdizione in relazione ai canoni per alloggio di servizio, anche dopo la cessazione della concessione e per il periodo di occupazione senza titolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo di giurisdizione e lo ha accolto, dando continuità ai precedenti di legittimità secondo cui le controversie aventi ad oggetto i canoni dovuti per il godimento di un alloggio di servizio, anche per il periodo successivo alla cessazione del titolo concessorio, hanno contenuto meramente patrimoniale e rientrano nell'art. 133 c.p.a., che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi nei rapporti di concessione di beni pubblici. La Corte ha precisato che non rileva il criterio generale del petitum sostanziale né, nel caso concreto, la circostanza che la concessione fosse cessata per il decesso del concessionario, poiché la pretesa riguardava anche canoni maturati quando la concessione era ancora vigente e, comunque, la stessa disciplina si applica pure all'occupazione senza titolo seguita alla cessazione della concessione. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 r.d. n. 639/2010

    richiamato come base dell'ordinanza di ingiunzione opposta; non è oggetto del principio di diritto sulla giurisdizione

  • art. 133 d.lgs. n. 104/2010

    nelle controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi in rapporti di concessione di beni pubblici esclude la giurisdizione del giudice amministrativo e radica quella del giudice ordinario

  • cod. proc. amm.

    criterio speciale di riparto della giurisdizione prevalente nella controversia sui canoni per alloggio di servizio

  • Cass. Sez. U. n. 5908 del 2020

    precedente di continuità per la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative ai canoni di alloggio di servizio

  • Cass. Sez. U. n. 1180 del 2020

    conferma che la giurisdizione ordinaria sussiste anche per il periodo di occupazione senza titolo successivo alla cessazione della concessione

  • Cass. Sez. U. n. 18664 del 2019

    precedente richiamato a sostegno del medesimo principio di giurisdizione ordinaria

  • Cass. Sez. U. nn. 10870 e 10871 del 2008

    richiamate dal giudice rimettente come precedente sul criterio di riparto collegato al rapporto di lavoro, ma non seguite dalla Corte nella soluzione del conflitto

Massime di principio

  • Le controversie sui canoni dovuti per il godimento di un alloggio di servizio assegnato a un dipendente pubblico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e attengano a corrispettivi o inadempimenti di natura contrattuale.
  • Il criterio speciale dell'art. 133 c.p.a. prevale sul criterio fondato sul rapporto di servizio o sul rapporto di lavoro pubblico con l'amministrazione concedente.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche se la pretesa riguarda il periodo successivo alla cessazione della concessione e quindi l'occupazione senza titolo, purché la situazione derivi dalla cessazione del titolo concessorio e non da un'occupazione sine titulo originaria.
  • Per le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi di concessioni di beni pubblici, il riparto di giurisdizione non dipende dalla qualificazione generale della posizione soggettiva dedotta, ma dalla specifica attribuzione normativa prevista dall'art. 133 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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