Cassazione Penale, Sentenza n. 28778/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso articolando due motivi: (1) deduzione che la consegna a fini estradizionali non sarebbe dovuta essere disposta perché i fatti contestati configurerebbero autoriclaggio, reato non previsto in Italia all'epoca dei fatti, con violazione del principio di specialità; (2) censura dell'ordinanza quanto all'insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di fuga, atteso che il ricorrente avrebbe saldi legami con Milano e Lodi (famiglia e lavoro) e non vi sarebbero rischi di recidiva, sicché la custodia in carcere sarebbe inadeguata e sproporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché attiene a profili di consegnabilità estradizionale preclusi in questa sede a causa dell'irrevocabilità della sentenza estera favorevole all'estradizione. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte di appello non ha svolto una valutazione concreta e motivata circa il pericolo di fuga e l'adeguatezza della custodia cautelare, limitandosi a considerazioni generiche e ancorando il giudizio a elementi temporali non esplicitati. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la richiesta ministeriale di custodia per esecuzione di consegna non determina automaticamente la misura carceraria; è necessaria una valutazione concreta delle esigenze cautelari e delle misure alternative. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la vicenda rinviata alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 19 Convenzione europea di estradizione
Il Ministero della Giustizia può rinviare la consegna nonostante la pronuncia favorevole; la questione è menzionata nel contesto del rinvio della consegna operato dal Ministero
art. 704, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione richiamata riguardo alla decisione favorevole alla consegna; la Corte sottolinea che la richiesta ministeriale per la custodia non vincola automaticamente il giudice
art. 714, comma 2, cod. proc. pen.
Criterio di valutazione delle esigenze cautelari in materia di estradizione: la misura cautelare deve essere valutata in funzione delle esigenze cautelari specifiche del procedimento estradizionale
art. 274, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.
Richiamato il parametro sulla valutazione del pericolo di fuga 'in concreto', che deve guidare la decisione sulla misura cautelare
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione impugnata
Massime di principio
- La disponibilità del Ministro della Giustizia a richiedere la custodia in vista dell'estradizione non obbliga automaticamente il giudice ad applicare la misura carceraria: il giudice deve verificare concrete esigenze cautelari.
- La valutazione del pericolo di fuga deve essere concreta e attuale, non ancorata a considerazioni temporali non motivate; il giudice deve esplicitare i fatti e gli elementi che giustificano la misura.
- Prima di disporre la custodia carceraria in vista della consegna estradizionale, il giudice deve considerare se misure meno afflittive possano garantire la consegna e neutralizzare il pericolo di fuga.
- Questioni relative alla consegnabilità o alla qualificazione penale materiale decisa con sentenza estera irrevocabile possono essere precluse in sede di impugnazione interna; tali profili devono essere valutati nel rispetto dei limiti di giudicabilità imposti dall'irrevocabilità della sentenza estera.
- Un'ordinanza che non motivi adeguatamente esigenza di custodia, pericolo di fuga e ragione dell'inadeguatezza di misure alternative è vulnerabile e può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
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