Sentenza n. 1380/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 999/2025 pronunciata dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 22.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 999/2025, recante condanna al pagamento di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione, il passaggio in giudicato della pronuncia e la persistente mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento. Ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato documentazione attestante l’adozione degli ordini di pagamento in conto sospeso per € 20.149,92 a titolo di capitale e per € 399,03 a titolo di interessi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione, nel corso del giudizio, aveva dato integrale soddisfazione all’interesse sostanziale della ricorrente mediante l’autorizzazione dei pagamenti dovuti in esecuzione della sentenza azionata. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate per metà, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa, e ha posto la restante metà a carico dell’amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, liquidandola in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato o comunque esecutiva.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; nel caso concreto, il giudizio si è definito per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento intervenuto in corso di causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente alla pronuncia azionata nel corso del processo e il ricorrente ottiene la piena soddisfazione del proprio interesse sostanziale, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la condanna alle spese: il giudice può procedere a una valutazione di soccombenza virtuale, tenendo conto dell’inerzia precedente e del fatto che il giudizio si è reso necessario.
- La compensazione parziale delle spese può essere giustificata dall’adempimento intervenuto in corso di causa, mentre la restante parte può essere posta a carico dell’amministrazione in ragione della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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