Cassazione Civile, Ordinanza n. 10673/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti, creditori di natura retributiva ammessi in via privilegiata al passivo del fallimento di una società, hanno chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura concorsuale, durata che la Corte d’appello aveva già riconosciuto eccedente il termine ragionevole. La Corte territoriale, però, aveva liquidato l’indennizzo in misura pari a euro 200 per ogni anno di ritardo, valore inferiore al parametro legale, valorizzando da un lato il fatto che i crediti erano stati soddisfatti in parte tramite il Fondo di garanzia INPS per oltre la metà, e dall’altro la complessità della procedura fallimentare. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno denunciato violazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6 CEDU, 1 del Primo Protocollo addizionale, 111 e 117 Cost., sostenendo che la riduzione sotto soglia non era giustificata: i crediti residui erano comunque di importo rilevante, non bagatellare, e la parziale soddisfazione e la complessità della procedura non bastavano a legittimare una liquidazione così bassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la liquidazione dell’equo indennizzo al di sotto del minimo legale sia consentita solo in casi eccezionali, quando la pretesa patrimoniale dedotta nel processo presupposto abbia carattere bagatellare o irrisorio, valutato sia oggettivamente (valore del bene controverso) sia soggettivamente (condizioni della parte). Nel caso concreto, i crediti di lavoro residui non potevano dirsi irrisori, trattandosi di somme ancora pari a migliaia di euro e di crediti retributivi di lavoratori dipendenti; inoltre, il richiamo ai precedenti del 2020 e del 2018 non era pertinente perché in quei casi era stato confermato un indennizzo annuo di euro 500. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché ridetermini l’indennizzo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001
“liquidazione di un valore inferiore alla metà del minimo di legge”
La soglia minima legale dell’indennizzo può essere superata solo in presenza di una pretesa patrimoniale bagatellare o irrisoria, altrimenti la liquidazione sotto parametro è illegittima.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato come parametro convenzionale dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Richiamato in relazione alla natura patrimoniale dei crediti azionati nel processo presupposto.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della ragionevole durata del processo.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro di conformità della disciplina interna agli obblighi internazionali.
Massime di principio
- Nel procedimento ex l. n. 89/2001 la liquidazione dell’equa riparazione può scendere sotto il minimo tabellare solo in casi eccezionali, quando la pretesa patrimoniale del processo presupposto sia di valore bagatellare o irrisorio.
- L’irrisorietà della pretesa va apprezzata in modo complessivo, considerando sia il valore oggettivo del bene controverso sia le condizioni soggettive della parte che ha subito il ritardo.
- La mera parziale soddisfazione del credito non basta, da sola, a qualificare la pretesa come irrisoria, se residuano somme ancora economicamente significative.
- La complessità della procedura presupposta può incidere sulla quantificazione dell’indennizzo, ma non legittima automaticamente la riduzione sotto la soglia minima se non ricorrono i presupposti eccezionali richiesti dalla giurisprudenza.
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