Cassazione Penale, Sentenza n. 27392/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per lesioni personali aggravate: con il primo motivo lamentano la mancanza di particolare rigore nell'assunzione e nella utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa (Antonio MEMOLI) e di due testimoni a lui legate (Iolanda MEMOLI e Anna MARIGLIANO), deducendo che il vaglio probatorio sarebbe stato superficiale e non avrebbe considerato i rapporti tesi tra le parti; con il secondo motivo censurano il vizio di motivazione della sentenza di appello, sostenendo che non siano state esaminate alcune argomentazioni svolte nell'atto di appello. Entrambi i motivi sono stati formulati in modo generico e senza puntuale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di specificità e precisione delle censure (mancata indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del dissenso). Il primo motivo è stato ritenuto vago e inoltre basato su un'errata indicazione normativa; il secondo è ancor più generico e nulla consente di capire quali siano le argomentazioni non valutate e il loro rilievo. La Corte ha inoltre precisato che la prescrizione, non eccepita in sede utile, non può essere rilevata d'ufficio in questa sede. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i vizi deducibili in cassazione (in particolare vizio di motivazione e violazione di norme processuali); la Corte ha richiamato la necessità che i motivi siano specifici e puntuali per essere esaminabili in Cassazione
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma erroneamente invocata dal ricorrente come fonte di inutilizzabilità; la Corte osserva l'errata indicazione e comunque censura la genericità della doglianza
art. 173, comma 1, d. att.
Richiamato come limite all'esposizione dei motivi nel ricorso (limiti della forma del ricorso per cassazione)
Norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale per la richiesta di inammissibilità
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la somma di euro 3.000
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: indicare con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi fattuali che fondano il dissenso rispetto alla motivazione impugnata; le doglianze generiche sono inammissibili
- La mera affermazione di un 'vizio di valutazione della prova' senza evidenziare contraddizioni, illogicità o omissioni precise nella motivazione non è sufficiente per ottenere il sindacato di legittimità
- L'errata indicazione di una norma processuale a pena di inutilizzabilità non supplisce alla mancanza di specificità del motivo e può aggravare la valutazione di genericità
- Questioni non dedotte tempestivamente (es. eccezione di prescrizione) possono non essere rilevabili d'ufficio in Cassazione se non sollevate nelle sedi opportune
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo colposo possono comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), pertanto è importante valutare con attenzione la fondatezza e la precisione delle censure prima di proporre ricorso
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