Sentenza n. 284/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura riservata al personale interno per la progressione dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, nonché gli atti successivi connessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’esclusione dalla procedura di progressione interna, disposta perché non avrebbe posseduto il requisito dell’esperienza almeno decennale nell’Area degli Istruttori presso una pubblica amministrazione. Ha dedotto, anzitutto, che l’anzianità maturata alle dipendenze della Regione avrebbe dovuto essere calcolata fino al 31 dicembre 2025 e che il periodo riconosciuto di nove anni, cinque mesi e diciassette giorni avrebbe dovuto essere arrotondato all’annualità superiore, richiamando disposizioni del CCNL Scuola e la D.G.R. n. 180/2024. Ha inoltre sostenuto che dovesse essere computata anche l’attività svolta presso l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura mediante contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, in quanto esperienza presso una pubblica amministrazione, lamentando il contrasto dell’interpretazione seguita dalla Regione con il CCNL Funzioni Locali, con la D.G.R. n. 180/2024 e con i principi di uguaglianza sostanziale e non discriminazione. Infine, ha dedotto vizi procedurali, sostenendo che l’esclusione fosse stata adottata dal dirigente anziché dalla commissione esaminatrice, che il dirigente fosse incompatibile in quanto presidente della commissione e che il controllo non potesse essere attivato sulla base di una segnalazione, ma soltanto a campione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la lex specialis imponesse il possesso di dieci anni di esperienza maturata alle dipendenze di una pubblica amministrazione e che, pertanto, fossero computabili soltanto i periodi derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione, non quelli svolti mediante somministrazione di lavoro, caratterizzati dall’assenza di un rapporto diretto di subordinazione con l’ente utilizzatore. La clausola dell’avviso era inequivoca e immediatamente lesiva per i soggetti privi del requisito, sicché avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente; non essendo stata impugnata, non poteva essere contestata in occasione dell’impugnazione dell’esclusione. Il requisito doveva essere posseduto alla scadenza del termine per la domanda, fissata al 18 ottobre 2024: a tale data il ricorrente disponeva soltanto di nove anni, cinque mesi e diciassette giorni di esperienza utile, periodo non superiore alla soglia di sei mesi che la D.G.R. n. 180/2024 consentiva di considerare ai fini della frazione d’anno. Il richiamo al CCNL Scuola è stato ritenuto inconferente, poiché la relativa regola sull’arrotondamento delle frazioni di mese riguardava il computo delle ferie e non esprimeva un principio generale idoneo a integrare la disciplina dell’avviso. Quanto ai vizi procedurali, il TAR ha valorizzato l’avviso, che ammetteva tutti i candidati con riserva e consentiva all’amministrazione di disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura in caso di carenza dei requisiti. Da ciò ha desunto che la competenza non fosse riservata alla commissione esaminatrice e potesse essere esercitata dall’ufficio regionale competente per materia; il controllo poteva inoltre essere attivato in qualsiasi momento e non necessariamente a campione. La censura di incompatibilità del dirigente è stata giudicata generica e assertiva, non essendo ancorata a una specifica previsione normativa o a un concreto principio applicabile. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituite le controparti.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La procedura di progressione tra aree è stata indetta in attuazione della disciplina legislativa richiamata, senza che il giudice ne abbia svolto una specifica interpretazione.
art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Locali 2019-2021
Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza (a tempo indeterminato o determinato presso una Pubblica amministrazione) nell’Area Istruttori (ex cat. C)
La disposizione costituisce il quadro contrattuale della progressione straordinaria o transitoria tra aree e contempla il requisito dell’esperienza nell’Area degli Istruttori presso una pubblica amministrazione.
art. 2, comma 1, lettera c), dell’Avviso di selezione
Diploma di Scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza (a tempo indeterminato o determinato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione) nell’Area degli Istruttori
La lex specialis richiede dieci anni di esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione; il TAR l’ha interpretata nel senso che sono computabili soltanto i periodi derivanti da un rapporto diretto di lavoro subordinato con l’amministrazione, non la somministrazione di lavoro.
art. 2, comma 2, dell’Avviso di selezione
tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; l’Amministrazione può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti
La clausola attribuisce all’amministrazione il potere di verificare i requisiti e disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura, senza riserva di competenza in favore della commissione esaminatrice e senza limitazione del controllo alla verifica a campione.
D.G.R. n. 180/2024
l’esperienza maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato (o frazione superiore a sei mesi)
La previsione consente di considerare la frazione d’anno soltanto quando superiore a sei mesi; nove anni, cinque mesi e diciassette giorni non raggiungono tale soglia e non consentono di maturare il requisito decennale.
Massime di principio
- Quando un avviso di selezione richiede un determinato periodo di esperienza maturata alle dipendenze di una pubblica amministrazione, la clausola può essere interpretata nel senso di computare esclusivamente i periodi coperti da un rapporto diretto di lavoro subordinato con l’amministrazione, salvo una diversa inequivoca previsione della lex specialis o della disciplina applicabile; l’attività svolta mediante somministrazione non è automaticamente esperienza alle dipendenze dell’ente utilizzatore.
- La clausola della lex specialis che impone un requisito di partecipazione chiaramente preclusivo per i candidati privi dello stesso è immediatamente lesiva e deve essere impugnata tempestivamente; non può essere contestata per la prima volta insieme all’impugnazione del provvedimento di esclusione.
- I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data stabilita dall’avviso per la scadenza delle domande, sicché l’anzianità maturata successivamente a tale data non può essere computata per integrare il requisito.
- Una previsione che consente di valutare la frazione d’anno soltanto se superiore a sei mesi non permette di arrotondare automaticamente un periodo inferiore a tale soglia; regole contenute in altri contratti collettivi e riferite a istituti diversi, come il computo delle ferie, non possono essere estese quale principio generale.
- Quando l’avviso ammette i candidati con riserva e attribuisce all’amministrazione il potere di verificare i requisiti e disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura, tale potere può essere esercitato dalla struttura amministrativa competente e non è necessariamente riservato alla commissione esaminatrice né limitato a controlli a campione.
- Una censura di incompatibilità del funzionario che adotta l’esclusione è inidonea se formulata in modo generico e non collegata a una specifica disposizione normativa o a un concreto principio che vieti la contestuale titolarità delle funzioni amministrative e di presidenza della commissione.
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