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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31421/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte (organo giudicante) ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Trani per incompetenza funzionale, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari per il prosieguo del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, per errata individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere sull'istanza di riconoscimento della continuazione: il Tribunale di Trani aveva deciso sull'istanza nonostante la sentenza della Corte di Appello di Bari fosse divenuta irrevocabile per ultima e avesse riformato in termini sostanziali la sentenza di primo grado (qualificando un fatto come aggravante e pronunciandosi sulla continuazione). Si contestava quindi la competenza funzionale del Tribunale di Trani.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Il giudice competente per l'esecuzione è quello che ha deliberato (c.1); se vi è stato appello la competenza resta del giudice di primo grado quando il provvedimento è stato confermato ovvero riformato solo in relazione a pena, misure di sicurezza o statuizioni civili (c.2); se l'esecuzione riguarda più provvedimenti di giudici diversi la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, tenendo conto dei commi 1 e 2 (c.4).

  • principio della perpetuatio jurisdictionis (giurisprudenza)

    Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019

    La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in linea di principio, non muta per effetto di successivi passaggi in giudicato di altra sentenza; tuttavia la valutazione della competenza deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente alla data di proposizione dell'istanza.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulle istanze esecutive (es. riconoscimento della continuazione) dipende dalla sequenza e dalla natura delle sentenze: verificare quale provvedimento è divenuto irrevocabile per ultimo alla data di presentazione dell'istanza.
  • Se in sede d'appello la riforma riguarda più che la sola pena, misure di sicurezza o statuizioni civili (ossia incide sulla qualificazione del fatto), la competenza non resta automaticamente al giudice di primo grado ma può trasferirsi all'ufficio che ha emesso l'ultima decisione irrevocabile.
  • Prima di proporre un'istanza di esecuzione occorre controllare la cronologia dei provvedimenti e l'eventuale gravità delle riforme operate in appello: un errore di competenza funzionale determina la nullità dell'atto emesso dal giudice incompetente.
  • Nel caso di incertezza sulla competenza, conviene proporre l'istanza presso l'ufficio che risulta titolare alla data di deposito o, in alternativa, chiedere previa determinazione della competenza per evitare il rischio di annullamento e trasmissione degli atti.
  • La contestazione della competenza può essere sollevata dal pubblico ministero e, se accolta, conduce all'annullamento senza rinvio dell'atto viziato e alla trasmissione degli atti all'ufficio competente.

Testo integrale

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