Cassazione Penale, Ordinanza n. 25890/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che la difesa contestava la pronuncia impugnata, ma i motivi non vengono specificati nel dettaglio: la Corte rileva soltanto che le doglianze erano generiche, aspecifiche e non confrontavano le argomentazioni della sentenza di merito. La decisione di legittimità si limita quindi a dichiarare l'inammissibilità manifesta del ricorso per difetto di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, ritenendo che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata in punto di responsabilità e che i motivi di ricorso fossero generici e non confrontati con la motivazione della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, aspecifici e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve misurarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è manifestamente inammissibile.
- La mera riproposizione di censure generiche, prive di confronto con la decisione di merito, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono cause di esonero, la Corte deve disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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