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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19600/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua affermazione di responsabilità per la detenzione di cocaina e ketamina, deducendo un vizio di motivazione. Secondo il ricorso, la decisione di merito sarebbe stata illogica nell'affermare che anche tali sostanze erano detenute a fini di spaccio. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non evidenziava reali profili di illogicità della motivazione, ma si limitava a contestare la ricostruzione del fatto, quindi oltre i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p., e riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte osserva inoltre che la sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, dalle quali risultava che tutte le sostanze stupefacenti erano detenute per la vendita.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    delimita il perimetro dei motivi deducibili in cassazione; non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del fatto o della ricostruzione probatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per poter essere esclusa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare una mera diversa lettura del compendio fattuale o probatorio, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione logica ed esauriente.
  • Le censure che riproducono contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza individuare specifiche illogicità della motivazione, sono inammissibili.
  • Quando la decisione di merito fonda la finalità di spaccio anche sulle dichiarazioni dell'imputato, la contestazione di tale apprezzamento, se priva di reali vizi logici, non supera il vaglio di legittimità.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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