Cassazione Penale, Ordinanza n. 06890/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per ricettazione e senza rilievo della particolare tenuità del fatto né della prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti con un unico atto nell'interesse di due imputati, impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che l'offesa fosse tenue. Con il secondo motivo si contestava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che la disciplina della particolare tenuità nella ricettazione dovesse incidere sul termine prescrizionale. La Corte ha però ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la valutazione della Corte territoriale sull'insussistenza del presupposto della particolare tenuità dell'offesa in ragione della rilevanza dei marchi auricolari oggetto della condotta rispetto a esigenze di sanità pubblica. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che nella ricettazione il fatto di speciale tenuità non integra un'autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante, non rilevante ai fini del calcolo della prescrizione ex art. 157 c.p.; di conseguenza, alla data della sentenza impugnata il termine non era maturato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in concreto per mancanza del presupposto dell'offesa tenue.
Ai fini della prescrizione non può tenersi conto della circostanza del fatto di speciale tenuità nella ricettazione, perché non si tratta di autonoma figura di reato ma di circostanza attenuante; il termine va calcolato sulla pena massima dell'ipotesi-base.
Il fatto contestato è stato qualificato come ricettazione, e si è richiamata la disciplina del fatto di speciale tenuità nell'ambito di tale reato.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando, alla luce delle concrete modalità della condotta e del bene giuridico coinvolto, l'offesa risulti non lieve o comunque incompatibile con rilevanti esigenze di tutela pubblica.
- Nel reato di ricettazione, il fatto di speciale tenuità non costituisce una fattispecie autonoma, ma una circostanza attenuante; perciò non incide sul termine di prescrizione, che va determinato con riferimento alla sola ipotesi base.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi ripropongono censure manifestamente infondate perché contrastanti con il dato normativo e con un orientamento di legittimità consolidato.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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