Cassazione Penale, Sentenza n. 20222/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello per lesioni aggravate (colpo di coltello che ha provocato uno sfregio permanente al volto di Michele Roberto) e per tre reati di incendio (autovetture di Roberto, Graziano e Namio). Nei motivi di ricorso: 1) si contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa per il fatto di lesioni (afferma di essersi difeso da un'aggressione e di aver semplicemente disarmato la controparte); 2) in via subordinata si deduce l'eccesso colposo di legittima difesa; 3) si impugna la ritenuta responsabilità per gli incendi (sostiene che le prove a suo carico, in particolare i presunti riconoscimenti nelle immagini di videosorveglianza, non sono sufficienti e non sono corroborate da riscontri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione dei fatti della Corte d'appello secondo cui, dopo che la vittima aveva perso il coltello, il ricorrente lo aveva recuperato ma non si era allontanato: ha inferto la coltellata al volto della vittima in un momento in cui il pericolo non era più attuale, per cui la scriminante della legittima difesa non è applicabile. Anche l'argomento sull'eccesso colposo è stato respinto (inammissibile per essere nuovo in sede di ricorso e, comunque, incompatibile con la mancanza del presupposto necessario della necessità difensiva). Quanto agli incendi, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello: confessione per uno degli incendi e indizi (presenza sul posto prima e dopo e disponibilità di una tanica) per gli altri eventi. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 582, 583 comma 2, 585 cod. pen. (lesioni personali)
Le lesioni sono state ritenute consumate con modalità dolose e aggravate (sfregio permanente al volto) perché inflitte dopo che il pericolo era cessato, quindi non scriminate dalla legittima difesa.
Le condotte di incendio sono state valutate alla luce della confessione per uno dei fatti e di elementi indiziari (presenza sui luoghi, tanica per trasporto carburante) per gli altri, ritenuti sufficienti dal giudice di merito.
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La scriminante richiede un pericolo attuale e la necessità della reazione; è esclusa quando l'aggressore è stato disarmato e il soggetto può allontanarsi senza pericolo. Qui la Corte ha ritenuto che, essendosi il ricorrente impossessato del coltello, il pericolo non fosse più attuale.
art. 55 cod. pen. (eccesso colposo di legittima difesa)
L'eccesso colposo è valutabile solo se sussiste la cornice della legittima difesa putativa e della necessità; in mancanza di tale presupposto (nessuna necessità difensiva reale) l'eccesso non può essere riconosciuto; inoltre la questione non era stata proposta in appello e pertanto è inammissibile in Cassazione.
Principi di giurisprudenza citati (es. Sez.1 n.52617/2017; Sez.1 n.51262/2017; Sez.1 n.18926/2013)
La giurisprudenza richiede che l'azione difensiva sia motivata dalla convinzione di dover reagire per difesa e che la reazione sia necessaria e proporzionata; è esclusa la scriminante se l'autore reagisce per ritorsione o quando può allontanarsi evitando il confronto. Tali principi sono stati applicati dal giudice nel caso concreto.
Massime di principio
- La legittima difesa richiede un pericolo attuale e inevitabile: se l'aggressore è stato disarmato e la situazione di pericolo è cessata, qualsiasi reazione punitiva o vendicativa non è scriminata.
- Se è possibile allontanarsi dal luogo senza subire pregiudizio, la reazione cruenta non è necessaria e quindi non configura legittima difesa.
- L'eccesso colposo di legittima difesa richiede previamente la sussistenza di una situazione che legittimerebbe, anche erroneamente, la difesa; in assenza di tale presupposto, non può essere riconosciuto.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non sostituisce la propria valutazione dei fatti.
- Per reati come l'incendio, confessioni e indizi concordanti (presenza sul luogo, strumenti o mezzi compatibili con il reato, es. tanica per carburante) possono integrare una prova sufficiente quando valutati dal giudice di merito.
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