Ordinanza n. 1167/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza breve del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente riportati i motivi di merito dedotti contro il provvedimento amministrativo originario. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le argomentazioni dell’appellante meritassero approfondimento nella sede di merito e che l’esecuzione del provvedimento impugnato potesse arrecare un pregiudizio grave e irreparabile, avuto riguardo alla condizione del cittadino straniero successivamente al suo regolare ingresso nel territorio nazionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare incidentale, ravvisando il fumus boni juris nella necessità di approfondire in sede di merito le argomentazioni del cittadino straniero e il periculum in mora nella possibile produzione di pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato, in relazione alla sua condizione successiva al regolare ingresso nel territorio nazionale. Ha fissato il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell’ambito del giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del cittadino straniero.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni juris può essere ravvisato quando le censure dell’appellante presentino profili che richiedano un approfondimento nella più appropriata sede di merito.
- Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione del provvedimento impugnato possa arrecare al cittadino straniero un pregiudizio grave e irreparabile, valutato in relazione alla sua condizione personale e alla situazione conseguente al regolare ingresso nel territorio nazionale.
- La tutela cautelare in appello può essere concessa quando risultino congiuntamente integrati il fumus boni juris e il periculum in mora, anche mediante una valutazione sintetica riservata alla fase cautelare.
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