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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01956/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di espulsione del 3 marzo 2025. I motivi di cassazione sono: (1) violazione e erronea applicazione dell'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/98 alla luce delle modifiche normative del 2023 e dei principi sovranazionali (art. 8 CEDU) relativi al bilanciamento fra pericolosità sociale e rispetto della vita privata e familiare; (2) vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto inesistente la pregressa convivenza del ricorrente con il fratello cittadino italiano, nonostante documenti e una precedente ordinanza (29/03/2023) che avevano disposto la detenzione domiciliare presso l'abitazione del fratello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo: il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha omesso di considerare prove documentali (tra cui l'ordinanza del 29/03/2023 che aveva concesso la detenzione domiciliare presso l'abitazione del fratello cittadino italiano) attestanti la convivenza. La Corte ha richiamato l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, che vieta l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, norma non interessata dalle modifiche del 2023. L'ordinanza impugnata è anulata e la causa è rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Ancona per un nuovo esame alla luce dei dati omessi.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 19, comma 2, lett. c)

    "degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana"

    La Corte interpreta la disposizione come divieto di espulsione quando sia provata la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiani; tale norma non è stata modificata dalle intervenute soppressioni del 2023 ed è sufficiente per impedire l'espulsione nel caso in esame.

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 19, comma 1.1.

    La disposizione, nella versione vigente fino al marzo 2023 e soggetta a modifiche legislative, è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità di un bilanciamento con i principi sovranazionali; la Corte osserva però che la norma citata non ha inciso sulla disciplina specifica dell'art. 19, comma 2, lett. c).

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 16, comma 5

    Riferimento normativo al decreto di espulsione adottato nei confronti dell'interessato; utilizzato nel quadro fattuale ma non decisivo rispetto al divieto di espulsione derivante dall'art. 19, comma 2, lett. c).

  • d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7 (convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50)

    Modifiche normative che hanno soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 T.U.I.; la Corte conferma che tali soppressioni non hanno investito la disposizione di cui al comma 2, lett. c), che resta operativa.

  • Cedu, art. 8

    Principio sovranazionale richiamato dal ricorrente (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte prende atto della rilevanza di tali principi per il bilanciamento, ma nel caso concreto decide sulla base dell'applicazione della norma nazionale vigente (art. 19, comma 2, lett. c) che vieta l'espulsione quando comprovata la convivenza).

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 1

    Richiamato nella normativa come eccezione prevista per taluni casi in cui l'espulsione è consentita; non risultando rilevante ai fini del caso concreto rispetto al divieto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c).

Massime di principio

  • La prova documentale della convivenza con parenti di cittadinanza italiana (anche mediante precedenti provvedimenti giudiziari come la concessione della detenzione domiciliare) costituisce elemento decisivo per l'applicabilità del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.
  • Le modifiche normative che hanno inciso su altre parti dell'art. 19 non implicano automaticamente la soppressione o l'inesistenza delle tutele contenute nel comma 2; occorre verificare puntualmente quale disposizione sia stata effettivamente modificata.
  • In presenza di una controversia sull'espulsione, il giudice deve esaminare compiutamente e motivare le risultanze documentali e probatorie riguardanti la vita familiare e la convivenza, evitando omissioni che possano determinare travisamento del fatto.
  • I principi sovranazionali (es. art. 8 CEDU) restano rilevanti nel bilanciamento tra pericolosità sociale e diritto alla vita familiare, ma non escludono automaticamente l'applicazione di specifiche norme di protezione procedurale e sostanziale previste dalla normativa nazionale ancora vigente.
  • Quando esistono provvedimenti giudiziari precedenti che attestano la presenza in famiglia (es. misure alternative scontate presso l'abitazione di un parente italiano), tali atti assumono forte valore probatorio e impongono al giudice di merito un esame approfondito prima di disporre l'espulsione.
  • In casi simili, l'eventuale ricorso in Cassazione può avere buon esito se dimostra omissioni o travisamenti di fatti rilevanti da parte del giudice di merito, comportando l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.

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