Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10393/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: (1) nullità della notifica dell'avviso ex artt. 415-bis e 552 cod. proc. pen. per nullità del decreto di irreperibilità, con lamentele circa l'insufficienza delle ricerche effettuate prima della notifica; (2) errata esclusione dell'estinzione del reato per prescrizione, per un presunto doppio computo della recidiva che avrebbe inciso sul termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione manifestamente infondata e ha richiamato la giurisprudenza che qualifica la nullità del decreto di citazione diretta per omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini come una nullità generale a regime intermedio, eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; poiché l'eccezione è stata sollevata solo in sede di cassazione, è inammissibile. Sul secondo motivo ha confermato il corretto calcolo della Corte d'appello: la recidiva reiterata aumenta il termine minimo di prescrizione ex art.157 c.2 cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche il termine massimo ex art.161 c.2 cod. pen., senza violare il divieto di ne bis in idem. Applicando gli aumenti al termine ordinario di otto anni per la ricettazione si perviene a un termine di prescrizione non ancora decorso (reato commesso il 6 luglio 2005). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini; la mancata notificazione può integrare una nullità rilevabile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado se configurata come nullità generale a regime intermedio.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Norme sulle modalità di notifica; richiamato rispetto alla contestata nullità del decreto di irreperibilità e della successiva notifica dell'avviso.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Stabilisce l'aumento del termine prescrizionale minimo in presenza di recidiva reiterata; la Corte ha applicato l'aumento di due terzi sul termine ordinario.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Regola l'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione; la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo in presenza di atti interruttivi, con ulteriore aumento applicato dalla Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per fissare la sanzione equitativa di Euro 3.000,00.

  • Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (richiamato)

    Richiamato in relazione al divieto di ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva reiterata ai fini prescrizionali non integri violazione del principio né del citato articolo.

  • Sentenza Corte EDU Zolotoukhine c. Russia (10/02/2009) (richiamata)

    Richiamata dalla giurisprudenza per delimitare l'ambito di tutela del divieto di ne bis in idem; la Corte nazionale ha interpretato che l'istituto della prescrizione non rientra nell'ambito di tutela della pronuncia CEDU in modo da impedire gli aumenti prescrizionali dovuti alla recidiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.2, n.46763 del 27/09/2018, Esposito e Sez.4, n.44610 del 21/09/2023, Bisiccè)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per sostenere che la nullità del decreto di citazione diretta è rilevabile fino alla sentenza di primo grado e che la recidiva reiterata ha valenza doppia sul calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • Le nullità definibili come 'generali a regime intermedio' (per esempio omissioni nella notifica dell'avviso di conclusione indagini) devono essere eccepite tempestivamente: se sollevate solo in cassazione, il motivo è verosimilmente inammissibile.
  • La declaratoria di irreperibilità e la conseguente notifica devono essere precedute da ricerche adeguate; tuttavia, la mancata contestazione tempestiva può precludere il rimedio in sede di legittimità.
  • La recidiva reiterata incide sia sul termine minimo di prescrizione (art.157 c.2) sia, ove vi siano atti interruttivi, sul termine massimo (art.161 c.2): entrambi gli effetti sono compatibili con il divieto di ne bis in idem e vanno calcolati cumulativamente.
  • Nel valutare l'intervenuta prescrizione è necessario computare gli aumenti prescrizionali derivanti dalla recidiva e gli eventuali atti interruttivi; errori in tale calcolo sono sindacabili ma richiedono motivazione adeguata e tempestiva.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ex art.616 cod. proc. pen.; pertanto valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.