Ordinanza n. 124/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Sull’istanza di revocazione dell’ordinanza cautelare n. 52/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del CGARS n. 52/2026, di accoglimento dell'istanza cautelare
Esito
Favorevole al resistente (società istante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellata ha proposto istanza di revocazione dell'ordinanza cautelare n. 52/2026, deducendo un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 58 c.p.a., in relazione all'art. 395, n. 4, c.p.c., nonché la violazione dell'art. 58, comma 2, e dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha sostenuto che il Collegio avrebbe recepito le prospettazioni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani senza confrontarsi con la prova tecnica contraria già depositata; ha inoltre contestato l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, prospettando invece i danni economici derivanti dalla prolungata chiusura dell'attività, e ha dedotto l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Azienda sanitaria.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza di revocazione, ritenendola inammissibile. Secondo il Collegio, le censure prospettate non riguardavano un errore di fatto revocatorio, ma contestavano la valutazione compiuta nella fase cautelare in ordine all'ammissibilità dell'istanza dell'Azienda sanitaria e alla prescrizione sanitaria, valutata alla luce del principio di precauzione e della tutela dell'interesse pubblico. Tali contestazioni, incidendo sulla valutazione giuridica e ponderativa effettuata dal giudice, non integrano l'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione. La società istante è stata condannata al pagamento delle spese della fase, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, in favore delle altre parti costituite.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle sentenze e delle ordinanze del giudice amministrativo nei casi previsti dalla legge processuale civile; nel caso concreto non è stato ritenuto configurabile un errore di fatto revocatorio.
Richiamato dalla società istante a sostegno della revocazione; le censure sono state ritenute dirette contro la valutazione del Collegio e non contro un errore di fatto.
Richiamato per la dedotta mancata considerazione della prova tecnica contraria; la relativa censura è stata ricondotta a una contestazione della valutazione cautelare.
Prevede l'errore di fatto revocatorio; il CGARS ha escluso che la rivalutazione delle prove e delle valutazioni compiute in sede cautelare costituisse tale errore.
Richiamato nel giudizio cautelare d'appello, senza ulteriore specifica interpretazione nel provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte privata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte privata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'istanza di revocazione è inammissibile quando, pur prospettando formalmente un errore di fatto revocatorio, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, delle argomentazioni delle parti o delle valutazioni giuridiche compiute dal giudice.
- La contestazione della valutazione cautelare relativa all'ammissibilità di un'istanza, all'interpretazione di una prescrizione sanitaria e al bilanciamento tra tutela dell'interesse pubblico e pregiudizio privato non integra, di per sé, un errore di fatto revocatorio.
- La revocazione non può essere utilizzata come mezzo per censurare il percorso valutativo e ponderativo seguito dal Collegio nella fase cautelare; essa richiede un errore percettivo di fatto riconducibile ai presupposti tassativi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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