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Ordinanza

Ordinanza n. 2693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione III, di reiezione del ricorso di primo grado e provvedimento amministrativo incidente sulla regolarità della presenza dell’appellante sul territorio nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento dell’Amministrazione con effetti sulla regolarità della sua presenza in Italia. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e del provvedimento impugnato, deducendo doglianze ritenute, in sede di sommaria delibazione, assistite dal fumus boni iuris e rappresentando il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla propria condizione di irregolarità sul territorio nazionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, in ragione del grave e irreparabile pregiudizio cui l’appellante sarebbe stata esposta nelle more della definizione del giudizio, con particolare riferimento alla condizione di irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale. Ha quindi accolto l’appello cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza del TAR e del provvedimento impugnato, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del grado sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica per l’11 febbraio 2027. Il dispositivo originario, erroneamente recante la parola “respinge”, è stato successivamente corretto mediante sostituzione con la parola “accoglie”.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare e costituisce la base processuale della domanda di sospensione esaminata dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte interessata mediante oscuramento.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado e dell’atto amministrativo impugnato può essere disposta quando, a una sommaria delibazione, le censure appaiano assistite dal fumus boni iuris e l’esecuzione determini un grave e irreparabile pregiudizio nelle more della definizione del giudizio.
  • La condizione di irregolarità della presenza di una persona straniera sul territorio nazionale può integrare, se concretamente incidente sulla sua posizione, un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini del periculum in mora cautelare.
  • La sospensione cautelare dell’atto amministrativo non preclude l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, purché adottati nel rispetto dell’ordinamento e della misura cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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