Cassazione Penale, Ordinanza n. 31795/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena, aderendo a un accordo ex art. 599-bis c.p.p., in quattro anni di reclusione ed euro 1.400 di multa per reati unificati dalla continuazione: rapina pluriaggravata in concorso, furto pluriaggravato in concorso e tentato furto pluriaggravato in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo carenza assoluta di motivazione e violazione di legge, sul presupposto che il giudice d'appello si sarebbe limitato a formule stereotipate sulla congruità della pena, senza un effettivo vaglio del contenuto e della legittimità dell'accordo e senza adeguata motivazione sulla determinazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo di ricorso non fosse ammissibile nel giudizio di legittimità avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., perché attinente a vizi della determinazione della pena non sfocianti in illegalità della sanzione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza emessa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla natura dell'accordo e dei vizi deducibili sulla sua formazione, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
Le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento sono inammissibili, salvo il caso di dedotta prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
Per i ricorsi contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma del 2017, la trattazione avviene de plano ai sensi del comma 5-bis.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, che disciplina la trattazione de plano del ricorso avverso sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello sono deducibili in cassazione solo i vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono invece scrutinabili le censure che ripropongono i motivi rinunciati.
- Le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili nel ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che sia dedotta la prescrizione già maturata prima della pronuncia d'appello.
- I vizi concernenti la determinazione della pena, in presenza di una pena compresa nei limiti di legge e non illegale, non sono deducibili in cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello.
- Quando il ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è successivo alla riforma del 2017, la Corte può trattarlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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