Sentenza del 17/01/2017 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella relativa a IRPEF, addizionale regionale e comunale e accessori, sostenendo l'inesistenza o invalidità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, poiché la relata era stata apposta sul frontespizio anziché in calce. Aveva inoltre richiamato le contestazioni formulate dalla società partecipata contro l'accertamento relativo ai redditi della società, chiedendo l'annullamento della cartella e della pretesa fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'avviso di accertamento notificato al socio non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo; di conseguenza, la cartella poteva essere contestata esclusivamente per vizi propri.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha stabilito che l'avviso di accertamento IRPEF notificato al socio era divenuto definitivo per mancata impugnazione e che la cartella costituiva un mero atto esecutivo di una pretesa già consolidata, non un nuovo atto impositivo. Il contribuente non poteva quindi contestare nella fase relativa alla cartella i vizi dell'accertamento ormai definitivo, né avvalersi delle contestazioni eventualmente proposte dalla società. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere contestati nei termini e per i rispettivi vizi. Se l'atto presupposto non è stato notificato, il contribuente può impugnarlo insieme all'atto successivo; se invece è stato notificato e non impugnato, diventa definitivo e l'atto successivo può essere contestato soltanto per vizi propri.
Cassazione, sentenza n. 27163 del 4 dicembre 2013
La cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato e non impugnato non costituisce un nuovo atto impositivo, ma si limita a intimare il pagamento di una pretesa fiscale già definitiva.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non viene impugnato nei termini, la pretesa fiscale si consolida e non può essere rimessa in discussione impugnando successivamente la cartella.
- La cartella di pagamento fondata su un accertamento definitivo può essere contestata soltanto per vizi propri, come errori di calcolo, difetti formali della cartella o irregolarità della sua notificazione.
- Se l'atto presupposto non è stato notificato, il contribuente può impugnare la cartella facendo valere l'omessa notificazione oppure può contestare congiuntamente anche il merito dell'atto presupposto.
- Le contestazioni proposte da una società contro il proprio accertamento non si trasferiscono automaticamente al socio, che deve impugnare autonomamente l'avviso emesso nei suoi confronti.
- Nei procedimenti relativi a società di persone, anche se l'accertamento societario e quello dei soci sono collegati, gli avvisi diretti a soggetti diversi restano autonomi e possono diventare definitivi separatamente.
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