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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08828/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a un contribuente di un preavviso di fermo amministrativo relativo a più cartelle esattoriali iscritte a ruolo per IRPEF, IVA, sanzioni e interessi. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso sostenendo, tra l’altro, la mancata o inesistente notifica delle cartelle, la conseguente assenza di un valido titolo per la pretesa erariale, nonché prescrizione e decadenza. In appello il concessionario della riscossione aveva prodotto copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello per tardività, assorbendo le altre questioni. La società di riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza per violazione dell’art. 51 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 325, 326 e 170 c.p.c., sostenendo che l’appello era stato spedito al servizio postale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché non poteva dirsi tardivo. Il contribuente ha resistito, insistendo sulla tardività ma soprattutto eccependo in cassazione la nullità/inesistenza della notifica dell’atto di appello perché effettuata a un indirizzo diverso da quello eletto, deducendo anche l’irregolarità del deposito in copia della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, ai fini del termine breve di impugnazione, rileva la spedizione della sentenza a cura della parte o del difensore mediante plico raccomandato e non la ricezione da parte del destinatario; nel caso concreto, la spedizione dell’appello entro il termine risultava tempestiva. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’eccezione del contribuente sulla pretesa inesistenza della notifica dell’appello per novità della censura; comunque l’ha considerata infondata perché, anche a voler ravvisare un vizio di notifica per violazione dell’art. 170 c.p.c. e dell’art. 17 d.lgs. 546/1992, si tratterebbe di nullità sanata dalla costituzione dell’appellato, avendo egli raggiunto lo scopo di difendersi nel merito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di Secondo grado del Lazio, che dovrà esaminare le questioni di merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura è stata veicolata come nullità del procedimento e della sentenza per errori processuali del giudice di appello.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Il termine per proporre appello nel processo tributario decorre e si valuta in relazione alla spedizione dell’atto di impugnazione.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la consegna della sentenza alla parte pubblica o la sua spedizione a mezzo posta fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 3 d.l. n. 40 del 2010 convertito in L. n. 73 del 2010

    Ha novellato l’art. 38, comma 2, d.lgs. 546/1992, rilevante per la decorrenza del termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di tardività dell’appello.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di tardività dell’appello.

  • art. 170 c.p.c.

    Disciplina il luogo delle notificazioni presso il difensore domiciliatario; la sua violazione può integrare nullità, non inesistenza, della notifica.

  • art. 17 d.lgs. 546/1992

    La dichiarazione di residenza/sede e l’elezione di domicilio spiegano effetti anche per i successivi gradi del processo tributario; la norma opera con carattere di specialità anche per le notifiche dell’appello.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulle notificazioni e sul luogo di notificazione, in coerenza con il regime processuale ordinario.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Per la Cassazione avverso le sentenze tributarie regionali prevalgono, per il luogo della notificazione, le norme processuali ordinarie.

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione della parte ha sanato la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini della tempestività dell’impugnazione, assume rilievo la spedizione dell’atto a mezzo posta entro il termine perentorio, non il momento in cui l’atto viene materialmente ricevuto dal destinatario.
  • La notifica dell’appello eseguita in luogo diverso da quello del difensore domiciliatario, ove non manchi completamente l’attività notificatoria, integra al più una nullità e non l’inesistenza della notifica.
  • La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione del destinatario quando questi abbia comunque potuto conoscere l’atto e difendersi, realizzandosi il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
  • Le eccezioni nuove formulate per la prima volta in cassazione sono inammissibili se non risulta che la questione sia stata sollevata nei gradi di merito.
  • Nel processo tributario le norme speciali sulle notificazioni convivono con il rinvio alle norme ordinarie per i profili non derogati, e la nozione di inesistenza della notificazione va circoscritta alle ipotesi di mancanza degli elementi essenziali dell’atto notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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