Sentenza n. 6900/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione prima, n. 88 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per ritenuta pericolosità sociale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, 5, 9, 19 e 28 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 29 e 30 Cost., dell'art. 8 CEDU e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe fondato la revoca esclusivamente sui precedenti penali, risalenti al 2019, senza considerare adeguatamente il decorso del tempo, le sue gravi condizioni di salute, la durata della vita familiare e privata in Italia, l'inserimento lavorativo e familiare e l'interesse della figlia minorenne, nata e cresciuta in Italia. Con un ulteriore motivo ha contestato il richiamo del TAR al procedimento previsto dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il superiore interesse del minore, derivante anche dall'art. 3 della Convenzione di New York del 1989, ratificata dalla l. 176/1991, deve essere valutato in ogni procedimento amministrativo e giudiziario riguardante il nucleo familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha premesso che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone almeno cinque anni di soggiorno regolare e ulteriori requisiti reddituali, abitativi e linguistici; pertanto, nella valutazione della pericolosità sociale, l'Autorità deve ponderare gli elementi di integrazione dello straniero con i profili di pericolosità. Nel caso concreto, tuttavia, il provvedimento non era fondato soltanto sui precedenti penali: l'Amministrazione aveva formulato un giudizio complessivo, considerando anche gli aspetti familiari e lavorativi. Le condotte dell'appellante, ritenute gravemente incompatibili con un positivo percorso di integrazione e connotate da significativo disvalore sociale, erano state adeguatamente valorizzate nella motivazione. Il Collegio ha quindi ritenuto legittimo il bilanciamento che aveva attribuito prevalenza alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, reputando recessivi gli interessi familiari e personali dedotti. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone almeno cinque anni di soggiorno regolare e il possesso di ulteriori requisiti reddituali, abitativi e linguistici.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato costituisce causa ostativa al rilascio del permesso UE; nella relativa valutazione possono rilevare anche condanne non definitive per i reati non colposi previsti dall'art. 381 c.p.p.
art. 9, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La valutazione della pericolosità deve essere accompagnata dalla considerazione della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo; il giudizio deve quindi essere complessivo e ponderato.
artt. 4, 5, 19 e 28 d.lgs. 286/1998
Sono stati invocati dall'appellante in relazione alla disciplina dei titoli di soggiorno, ai limiti all'espulsione e alla tutela dell'unità familiare, ma il Collegio ha ritenuto infondate le relative censure.
art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il TAR aveva indicato il percorso previsto per la tutela dell'interesse del minore; il Consiglio di Stato ha comunque respinto l'appello sulla base della legittimità del complessivo bilanciamento effettuato dall'Amministrazione.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare deve essere ponderata con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza; nel caso concreto queste ultime sono state ritenute prevalenti.
art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con l. 176/1991
L'appellante ha invocato il superiore interesse del minore quale criterio da considerare in ogni procedimento amministrativo e giudiziario, ma la censura non ha condotto all'accoglimento dell'appello.
Massime di principio
- La disciplina del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo impone all'Autorità di pubblica sicurezza, nel valutare la pericolosità dello straniero, di ponderare non solo le condotte penalmente rilevanti, ma anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo nel territorio nazionale.
- Il giudizio di pericolosità sociale è legittimo quando risulta fondato su una valutazione complessiva e attuale della posizione dello straniero, nella quale gli elementi di pericolosità siano confrontati con gli indici di integrazione e con gli interessi familiari dedotti.
- La presenza di familiari e di figli minori non impedisce automaticamente la revoca o il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo: tali interessi devono essere considerati, ma possono risultare recessivi quando la gravità e l'allarme sociale delle condotte giustifichino la prevalenza delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza.
- Il sindacato giurisdizionale sul bilanciamento compiuto dall'Amministrazione verifica l'effettiva considerazione degli interessi familiari e lavorativi e l'assenza di travisamento o contraddittorietà, senza sostituire la valutazione amministrativa quando essa sia adeguatamente motivata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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