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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34742/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in relazione alle pretese impositive per l'anno 2008, rilevando il sopravvenuto perfezionamento della definizione agevolata degli atti impositivi ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre compensato le spese di lite, in considerazione della volontà delle parti. Non vi è stato esame nel merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per IRAP, IVA e IRPEF relativi all'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi, mentre l'Agenzia ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva effettuato il pagamento necessario al perfezionamento della definizione.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    La Corte ne prende atto come base della definizione agevolata degli atti impositivi; il perfezionamento della procedura determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente perfeziona una definizione agevolata dell'atto impositivo che riguarda integralmente la controversia, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'estinzione del giudizio deriva da una scelta procedimentale delle parti e la controversia viene meno per effetto di una definizione concordata o agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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