Cassazione Civile, Ordinanza n. 33580/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione delle indennità dovute per l'espropriazione di alcune aree già appartenenti alla dante causa dei resistenti, aree destinate alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo. La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva determinato il valore di mercato dei beni ablati recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Con l'unico motivo di ricorso la società ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 37 TUE, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente determinato il valore dei beni e non avesse risposto alle contestazioni svolte sulle modalità di stima. La censura, tuttavia, era diretta in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle risultanze peritali compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d'appello non era meramente adesiva alla CTU, avendo il giudice replicato alle obiezioni della parte sui punti indicati. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 TUE
richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato nella determinazione del valore dei beni ablati; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ritiene la censura inammissibile
art. 37 TUE
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla quale fondare la doglianza relativa alla stima dei beni espropriati; la Corte reputa che la critica investa in realtà il merito della valutazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini della declaratoria dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- La deduzione formale di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, la censura mira a contestare l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito o la valutazione delle risultanze istruttorie.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di causa, comprese le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, quando la doglianza si risolve in un mero dissenso sul giudizio di fatto.
- La critica alla motivazione non può essere veicolata sotto l'apparente deduzione di violazione o falsa applicazione di legge se, sostanzialmente, denuncia un errore di giudizio del merito.
- La motivazione del giudice di merito che non si limiti a recepire passivamente la CTU, ma risponda alle obiezioni delle parti, non può essere aggredita in cassazione come se fosse mancante o meramente adesiva.
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