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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05109/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la sentenza di appello, che resta ferma quanto alla responsabilità per evasione e alla revoca della sospensione condizionale della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Nel ricorso ha dedotto censure relative sia alla conferma della responsabilità penale sia alla revoca della concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi sulla responsabilità per il reato ex art. 385 c.p. erano generici e manifestamente infondati, dunque non consentiti in sede di legittimità; quanto ai motivi sulla revoca della sospensione condizionale, osserva che essi erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito con motivazione logica, coerente e puntuale, valorizzando la gravità delle condotte e i precedenti penali del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La contestazione di responsabilità per evasione non può essere efficacemente devoluta in cassazione con censure generiche o manifestamente infondate.

  • sospensione condizionale della pena

    La revoca della concessione può essere confermata quando il giudice di merito la motivi valorizzando la gravità delle condotte e i precedenti penali, ritenuti sintomatici di insofferenza dell'imputato alle prescrizioni impostegli.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • spese processuali

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o manifestamente infondate sulla responsabilità penale già accertata dai giudici di merito.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena è correttamente motivata quando il giudice valorizzi elementi concreti come la gravità delle condotte e i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia logica e coerente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasionePena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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