Cassazione Penale, Ordinanza n. 05109/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la sentenza di appello, che resta ferma quanto alla responsabilità per evasione e alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Nel ricorso ha dedotto censure relative sia alla conferma della responsabilità penale sia alla revoca della concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi sulla responsabilità per il reato ex art. 385 c.p. erano generici e manifestamente infondati, dunque non consentiti in sede di legittimità; quanto ai motivi sulla revoca della sospensione condizionale, osserva che essi erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito con motivazione logica, coerente e puntuale, valorizzando la gravità delle condotte e i precedenti penali del ricorrente.
Norme richiamate
La contestazione di responsabilità per evasione non può essere efficacemente devoluta in cassazione con censure generiche o manifestamente infondate.
sospensione condizionale della pena
La revoca della concessione può essere confermata quando il giudice di merito la motivi valorizzando la gravità delle condotte e i precedenti penali, ritenuti sintomatici di insofferenza dell'imputato alle prescrizioni impostegli.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o manifestamente infondate sulla responsabilità penale già accertata dai giudici di merito.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è correttamente motivata quando il giudice valorizzi elementi concreti come la gravità delle condotte e i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia logica e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04992/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04995/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04997/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05000/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05012/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05032/2025 del 07/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →