Ordinanza n. 998/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria -sezione staccata di Reggio Calabria- del 4 giugno 2010, n. 536, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza del Commissario ad acta per la liquidazione del compenso relativo all'attività svolta in esecuzione del giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)
Prevale il privato
La controversia
Il Commissario ad acta ha chiesto la liquidazione delle proprie spettanze per l'attività svolta nell'esecuzione della sentenza, chiedendo una determinazione equitativa e prospettando di prescindere sia dalle tabelle del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 sia dal valore economico della procedura. Dalla relazione conclusiva è emerso che il Comune di Africo ha infine ottemperato al giudicato mediante l'adozione di un decreto di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e il deposito delle somme presso la Ragioneria territoriale di Catanzaro, ma soltanto a seguito dell'attività di mediazione documentata svolta dal Commissario ad acta. Una parte originaria del giudizio ha cautelativamente formulato censure avverso la liquidazione, risultate assorbite dalla decisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto al Commissario ad acta un compenso per l'attività svolta, ritenendo che la sopravvenuta ottemperanza del Comune fosse intervenuta all'esito dell'attività di mediazione del Commissario. Ha escluso la liquidazione meramente equitativa svincolata dai parametri usuali e ha applicato, quale criterio di riferimento, la disciplina dei compensi spettanti ai periti e consulenti del giudice prevista dal d.P.R. n. 115/2002, artt. 49-57, e dal d.m. 30 maggio 2002, secondo i principi richiamati dall'Adunanza plenaria. Ai fini del valore della controversia ha assunto la somma di euro 107.800,17 indicata nel decreto comunale di acquisizione, pur precisando che tale importo era ancora sub iudice per le contestazioni degli originari ricorrenti. Collocando tale somma nello scaglione da euro 103.291,39 a euro 258.228,45, il Collegio ha liquidato in favore del Commissario ad acta euro 2.000,00, oltre oneri fiscali e contributivi e spese vive documentate. Il pagamento è stato posto a carico del Comune di Africo, quale amministrazione che aveva dato causa alla nomina del Commissario. Le censure formulate dalla parte privata sono state assorbite. Non risulta una decisione sull'impugnazione originaria della sentenza del TAR, ma esclusivamente sulla liquidazione del compenso del Commissario ad acta.
Norme richiamate
L'ottemperanza del Comune è stata realizzata mediante l'adozione di un decreto di acquisizione dei beni ai sensi di questa disposizione.
I compensi del Commissario ad acta devono essere parametrati ai criteri previsti per i compensi dei periti e dei consulenti del giudice.
d.m. 30 maggio 2002
Costituisce, insieme agli artt. 49-57 del d.P.R. n. 115/2002, il parametro normativo per la quantificazione del compenso del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Il compenso del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato deve essere determinato utilizzando criteri oggettivi e parametri normativi, non mediante una liquidazione equitativa completamente svincolata dai valori usuali.
- Per la liquidazione delle competenze del Commissario ad acta possono essere applicati, quale parametro di riferimento, i criteri relativi ai compensi dei periti e dei consulenti del giudice previsti dagli artt. 49-57 del d.P.R. n. 115/2002 e dal d.m. 30 maggio 2002.
- Quando l'amministrazione ottempera al giudicato soltanto a seguito dell'attività documentata di mediazione e impulso svolta dal Commissario ad acta, tale attività giustifica il riconoscimento del compenso.
- Il compenso del Commissario ad acta è posto a carico dell'amministrazione che ha dato causa alla sua nomina.
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