Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12077/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte interessata invece che a mezzo di un difensore cassazionista. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della VII Sezione penale della Corte di cassazione dell'8 febbraio 2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Quel provvedimento aveva dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di semilibertà e detenzione domiciliare presentate dalla ricorrente. La Corte ha però rilevato che il nuovo ricorso era stato proposto personalmente dall'interessata, e non tramite un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina inammissibilità.

  • art. 610 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto e proposto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione ne comporta l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio formale rilevabile ictu oculi, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.