Cassazione Penale, Ordinanza n. 12077/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte interessata invece che a mezzo di un difensore cassazionista. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della VII Sezione penale della Corte di cassazione dell'8 febbraio 2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Quel provvedimento aveva dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di semilibertà e detenzione domiciliare presentate dalla ricorrente. La Corte ha però rilevato che il nuovo ricorso era stato proposto personalmente dall'interessata, e non tramite un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità del gravame.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina inammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto e proposto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione ne comporta l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio formale rilevabile ictu oculi, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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